§ 2.4.101 - L.R. 20 maggio 2020, n. 15.
Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:20/05/2020
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
Art. 3.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
Art. 4.  Modifica all’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
Art. 5.  Norma di abrogazione.
Art. 6.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 2.4.101 - L.R. 20 maggio 2020, n. 15.

Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".

(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “ventiquattro”.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 la lettera c) è soppressa.

3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

“3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia.”.

4. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

“6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare l’assessore competente per materia dei rispettivi enti.”.

5. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

“7. Alle sedute del CAL sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di enti locali.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

“2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell’articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 le parole “a cura dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale” sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 l’ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “tre” e il periodo “e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi” è soppresso.

 

     Art. 5. Norma di abrogazione.

1. L’articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è abrogato.

 

     Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.