Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 20/05/2020 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 4. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 5. Norma di abrogazione. |
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 2.4.101 - L.R. 20 maggio 2020, n. 15.
Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".
(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
3. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della
4. Il comma 6 dell’articolo 2 della
“6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare l’assessore competente per materia dei rispettivi enti.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 2 della
“7. Alle sedute del CAL sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di enti locali.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell’articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della
1. L’articolo 4 della
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.