§ 4.7.96 - L.R. 6 agosto 2020, n. 80.
Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:06/08/2020
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Dati statistici. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2003
Art. 2.  Ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
Art. 3.  Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Art. 4.  Disposizioni per interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
Art. 5.  Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003
Art. 6.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
Art. 7.  Disposizioni per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 30/2003
Art. 8.  Norme transitorie


§ 4.7.96 - L.R. 6 agosto 2020, n. 80.

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

(B.U. 10 agosto 2020, n. 80)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Per adeguarsi alla normativa nazionale è necessario introdurre un obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto per tutte le strutture ricettive, e la relativa sanzione in caso di violazione;

2. Tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso degli anni e al fine di assicurare una miglior tutela del territorio rurale, si interviene per disciplinare ulteriormente l’ospitalità in spazi aperti. In particolare, vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell’esercizio di tale forma di attività agrituristica. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al numero massimo di piazzole allestibili direttamente dall’imprenditore;

3. Sempre al fine di salvaguardare il territorio rurale e, di conseguenza, il paesaggio toscano è opportuno eliminare la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e limitare la realizzazione di impianti igienico sanitari in un unico manufatto;

4. Con riferimento alla vigilanza e controllo viene spostata la competenza dalla Regione ai comuni per il controllo sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi;

5. Al fine di assicurare una costante verifica del rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola viene previsto che il controllo sia effettuato su tutte le imprese agrituristiche almeno ogni tre anni;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Dati statistici. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2003

1. L’articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Dati statistici

1. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

2. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).

3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del d.lgs. 322/1989, e li trasmettono alla Giunta regionale.

4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.”.

 

     Art. 2. Ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003

1. L’articolo 13 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti

1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:

a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all’interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;

b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:

1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;

2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;

3) novanta ospiti per azienda;

4) 35 piazzole per azienda.

2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.

3. L’ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.

4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall’imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall’imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.”.

 

     Art. 3. Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

“c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014;

2) addizioni volumetriche di cui all’articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014;

3) addizione volumetrica di cui all’articolo 71, comma 1 bis, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014;

4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c). della l.r. 65/2014;

5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014;

6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i).”.

 

     Art. 4. Disposizioni per interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003

1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003, sono aggiunte le seguenti parole: “Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.”.

 

     Art. 5. Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003

1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La Regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all’articolo 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.”.

 

     Art. 6. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“5 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 24 è aggiunta la seguente:

“b bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente.”.

3. Il comma 6 bis dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“6 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.”.

4. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 le parole “commi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3, 5, 5 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies”.

 

     Art. 7. Disposizioni per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 30/2003

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) per le aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell’Unione europea;”.

 

     Art. 8. Norme transitorie

1. Fermo restando il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, i limiti numerici di cui al comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4) e al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 30/2003, come sostituito dall’articolo 2, non si applicano alle aziende agrituristiche che svolgono ospitalità in spazi aperti, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui tali limiti siano più restrittivi rispetto alla situazione esistente. Tali aziende non possono comunque incrementare ulteriormente il numero autorizzato degli ospiti e delle piazzole, compreso il numero delle piazzole allestite dall’imprenditore agricolo.

2. Ai procedimenti conseguenti le istanze di permesso di costruire e le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l’articolo 17 della l.r. 30/2003 nel testo vigente alla data di presentazione delle istanze e delle SCIA.