Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 24/07/2020 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 57/2019 |
Art. 2. Modifiche al preambolo della l.r. 57/2019 |
Art. 3. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 57/2019 |
Art. 4. Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019 |
Art. 5. Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 57/2019 |
Art. 6. Normativa di riferimento. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2019 |
Art. 7. Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2019 |
Art. 8. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 57/2019 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 4.5.113 - L.R. 24 luglio 2020, n. 72.
Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019.
(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È necessario ampliare la portata dell’intervento originariamente previsto a sostegno della razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, prevedendo anche la possibilità di concedere a singole società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, nonché a società che erogano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico, le agevolazioni del fondo costituito ai sensi della
2. È necessario confermare che le agevolazioni possono essere concesse dal fondo nella forma dell’assunzione di partecipazioni, oppure nella forma del prestito, oppure del contributo a fondo perduto;
3. È necessario modificare in parte la natura delle risorse assegnate al fondo per il trasferimento tecnologico le quali, per la quota dedicabile alla concessione del contributo a fondo perduto, passano da conto capitale a parte corrente, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di intervento del fondo in funzione delle diverse finalità ammissibili al contributo stesso. Si rileva, infatti, come i potenziali destinatari degli interventi abbiano esigenze varie meritevoli di sostegno: non solo afferenti a progetti di investimento, ma anche al miglioramento gestionale;
4. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 6 del preambolo della
“6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l'operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;”.
Art. 3. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, la Regione può incentivare anche singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 57/5019 dopo le parole: “Per le finalità di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1 bis”.
Art. 4. Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 5. Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 2 bis nella
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis. Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 bis, il fondo di cui all’articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo:
a) le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico i cui ricavi per tali attività siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi;
b) le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi.
3. Il valore dei ricavi indicato al comma 2, nonché l'operatività esclusiva o prevalente di cui al comma 1, sono attestati da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del
4. Il fondo interviene nelle forme previste dall’articolo 2, comma 2. In caso di conferimento di capitale, l’agevolazione consiste nell’assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di sette anni.
5. Qualora il fondo intervenga a favore di società tra quelle elencate all’articolo 2, comma 3, lettera b), non deve essersi verificata la dismissione prevista all’articolo 5, comma 2.”.
Art. 6. Normativa di riferimento. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. Gli incentivi economici di cui all’articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli di cui al comma 1, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del
Art. 7. Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 8. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 - Norma finanziaria
1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall’articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte, per l’importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.
- in aumento, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.
3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.