§ 3.1.164 - L.R. 3 luglio 2020, n. 19.
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/07/2020
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.1.164 - L.R. 3 luglio 2020, n. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

(B.U. 9 luglio 2020, n. 39)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. Alla legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è così modificata:

"a) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;";

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è così modificata:

"c) s'impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione";

c) il comma 1 dell'articolo 7 è così modificato:

"1. La presente legge si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere dall'anno accademico 2019-2020.";

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per gli anni 2020-2022 la spesa di euro 5.000.000 annui. Ai predetti oneri si fa fronte mediante pari incremento delle risorse allocate nella missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118.

2. Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118

2020 euro 5.000.000 (cassa e competenza)

2021 euro 5.000.000

2022 euro 5.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024 (cassa e competenza)

2020 euro 5.000.000 (cassa e competenza)

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.8353

2021 euro 5.000.000

2022 euro 5.000.000.

3. A decorrere dall'anno 2023, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1 - cap. SC02.1118.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).