Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.9 trasporti, porti e comunicazioni |
Data: | 06/02/2020 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica della rubrica del Titolo I della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti [...] |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2003) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 9/2003) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2003) |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 3 bis della l.r. 9/2003) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/2003) |
Art. 7. (Sostituzione della rubrica del Titolo II della l.r. 9/2003) |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 9/2003) |
Art. 9. (Norma transitoria) |
Art. 10. (Norma di invarianza finanziaria) |
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.9.61 - L.R. 6 febbraio 2020, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (procedure per l’approvazione regionale dei piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale)
(B.U. 12 febbraio 2020, n. 1)
Art. 1. (Modifica della rubrica del Titolo I della
1. La rubrica del Titolo I della
“(Procedura regionale di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei Piani regolatori portuali (PRP))”.
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Articolo 1
(Procedura di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema)
1. Il Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), redatto e adottato dall’Autorità di sistema portuale a norma dell’articolo 5 della
2. La Regione verifica la coerenza del DPSS con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il DPSS con propria deliberazione, da assumere entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di formalizzazione dell’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ai sensi dell’articolo 5, comma 1 quinquies, della
4. La deliberazione di approvazione del DPSS, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
5. Il DPSS entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.”.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Articolo 2
(Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale)
1. In sede di avvio del processo di elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di cui all’articolo 5, comma 1 sexies, della
2. Conclusa la fase di cui al comma 1, l’Autorità di sistema portuale redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale, previa intesa con i comuni territorialmente interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 quater, lettera a), della
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il PRP con propria deliberazione, da assumere entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS, a norma dell’articolo 5, comma 2 quater, lettera c), della
4. La Regione in sede di approvazione del PRP può subordinarne l’efficacia all’osservanza di prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità delle relative previsioni con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale, vigenti o adottati, il rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità e al bilancio ambientale delle scelte del PRP e all’attuazione degli obiettivi di sviluppo della competitività portuale.
5. La deliberazione di approvazione del PRP è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il PRP approvato, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito dell’Autorità di sistema portuale competente.
6. Il PRP entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 3 bis della
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis (Procedura di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale del porto di Imperia)
1. Nel porto di Imperia di rilevanza economica regionale e interregionale in cui non è istituita l’Autorità di sistema portuale il PRP, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, della
2. Per la redazione del progetto di piano la Regione stipula preventivo Accordo con il Comune di Imperia ai sensi dell’articolo 15 della
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Articolo 4
(Modifiche al Documento di pianificazione strategica di sistema, varianti ai Piani regolatori portuali e adeguamenti tecnico-funzionali)
1. Le modifiche al DPSS e le varianti ai PRP sono approvate con la procedura prevista rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 bis, fatto salvo quanto previsto per le varianti-stralcio dall’articolo 5, commi 4, 4 bis e 4 ter, della
2. Costituiscono, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della
3. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dei relativi atti adottati dall’Autorità di sistema portuale, comprensivi della dichiarazione dei comuni interessati di non contrasto con i relativi strumenti urbanistici comunali vigenti nonché del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendersi entro quarantacinque giorni a norma del citato articolo 5, comma 5, della suddetta legge.”.
Art. 7. (Sostituzione della rubrica del Titolo II della
1. La rubrica del Titolo II della
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Articolo 5
(Procedure di approvazione degli interventi nei porti)
1. Gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell’Autorità di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all’articolo 7 del
2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure edilizie semplificate previste dalla vigente normativa statale e regionale, l’esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti privati è assentita in esito ad apposita conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del
Art. 9. (Norma transitoria)
1. Ai procedimenti di approvazione del DPSS, delle varianti ai vigenti PRP, degli adeguamenti tecnico-funzionali, nonché degli interventi nei porti avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della
Art. 10. (Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.