§ 2.3.85 - L.R. 6 febbraio 2020, n. 3.
Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:06/02/2020
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Interventi regionali)
Art. 3.  (Destinatari)
Art. 4.  (Piano triennale degli interventi)
Art. 5.  (Benemerenze)
Art. 6.  (Istituzione dell’elenco delle associazioni dei liguri all’estero)
Art. 7.  (Consulta regionale dei liguri nel mondo)
Art. 8.  (Composizione e costituzione della Consulta regionale dei liguri nel mondo)
Art. 9.  (Funzionamento)
Art. 10.  (Norma transitoria)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 2.3.85 - L.R. 6 febbraio 2020, n. 3.

Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati

(B.U. 12 febbraio 2020, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 2, lettera g), dello Statuto, riconosce le comunità liguri all’estero come riferimento essenziale della società regionale e come risorsa per stabilire o rafforzare, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, i rapporti con i paesi ospitanti.

2. La Regione promuove iniziative volte a conservare e consolidare i legami con le comunità di liguri all’estero al fine di mantenere vive e tramandare le tradizioni liguri, nonché favorire il legame con la terra d’origine delle giovani generazioni discendenti dagli emigrati liguri.

 

     Art. 2. (Interventi regionali)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione:

a) favorisce l’associazionismo fra i liguri all’estero e sostiene le associazioni più rappresentative che operano in Italia o all’estero a favore dei liguri nel mondo, anche mediante la concessione di contributi;

b) promuove e partecipa a studi, ricerche, conferenze e pubblicazioni sulla storia dell’emigrazione e sul ruolo dei liguri nelle vicende dei paesi nei quali sono stati accolti;

c) sostiene la diffusione, fra le comunità dei liguri all’estero, di pubblicazioni, materiale audio e audiovisivo, anche su supporto digitale, utile per rinsaldare e sviluppare i rapporti culturali con la terra d’origine;

d) promuove iniziative culturali e sociali, rivolte in particolare alle giovani generazioni discendenti da emigrati, al fine di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, della storia e delle tradizioni liguri e favorisce il loro inserimento nelle associazioni rappresentative dei liguri;

e) favorisce l’integrazione dei liguri, dei coniugi e dei loro discendenti che rientrano dall’estero per risiedere in Liguria agevolando l’inserimento degli stessi negli istituti scolastici ovvero nelle attività produttive anche attraverso servizi di orientamento al lavoro e corsi di formazione e riqualificazione professionale;

f) sostiene, tramite i comuni di residenza, gli emigrati che rientrano dall’estero per risiedere in Liguria che siano in condizioni di disagio economico anche attraverso la concessione di un contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per sostenere le spese di viaggio, di trasporto degli oggetti personali, di prima sistemazione e di trasporto delle salme.

 

     Art. 3. (Destinatari)

1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono rivolti:

a) agli emigrati all’estero di origine ligure aventi i seguenti requisiti:

1) che siano cittadini italiani;

2) che siano nati in Liguria o ivi residenti da almeno cinque anni consecutivi prima dell’espatrio;

3) che abbiano risieduto all’estero per almeno cinque anni consecutivi;

b) al coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui alla lettera a);

c) al discendente fino al terzo grado in linea retta del possessore dei requisiti di cui alla lettera a);

d) alle associazioni rappresentative dei liguri all’estero iscritte nell’elenco di cui all’articolo 6.

 

     Art. 4. (Piano triennale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei liguri nel mondo di cui all’articolo 7, propone per la sua approvazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa il Piano regionale triennale degli interventi, per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2.

2. Il Piano regionale di cui al comma 1 individua in particolare:

a) i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi che la Regione intende realizzare, anche in concorso con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni e/o con gli enti locali;

b) le modalità per la concessione di contributi alle associazioni di liguri nel mondo;

c) le linee di intervento a favore dei cittadini liguri all’estero che rientrano per risiedere in Liguria.

3. La Giunta regionale attua annualmente gli interventi, sulla base di quanto disposto dal Piano triennale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Il Piano triennale degli interventi conserva efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all’approvazione del successivo Piano.

5. I comuni sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).

 

     Art. 5. (Benemerenze)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale di cui all’articolo 7, può conferire attestati di benemerenza ai liguri all’estero che si siano particolarmente distinti nella loro attività o abbiano reso particolare onore alla Liguria nel mondo.

2. Gli attestati di cui al comma 1 possono essere conferiti anche ai cittadini residenti in Liguria che si siano particolarmente distinti nella promozione e nell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2.

 

     Art. 6. (Istituzione dell’elenco delle associazioni dei liguri all’estero)

1. La Regione istituisce l’elenco delle associazioni dei liguri all’estero senza scopo di lucro aventi sede ed operanti da almeno due anni nei paesi esteri o nel territorio della Regione.

2. Per ottenere l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le associazioni interessate presentano apposita domanda alla Regione, corredata da copia dello Statuto redatto sulla base di criteri democratici di partecipazione degli associati, dall’indicazione del numero degli appartenenti alla associazione e dal programma di iniziative da svolgersi nell’anno di riferimento.

3. Le associazioni aventi sede all’estero presentano, altresì, una dichiarazione, attestata dalle competenti Autorità consolari, che l’associazione svolge attività da almeno due anni e che non beneficia di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale.

4. Possono accedere ai contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), esclusivamente le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 secondo le modalità di concessione previste nel Piano di cui all’articolo 4.

 

     Art. 7. (Consulta regionale dei liguri nel mondo)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta dei liguri nel mondo.

2. La Consulta è organo consultivo e di supporto della Giunta regionale per l’attuazione e il coordinamento delle azioni previste dalla presente legge.

3. La Consulta, in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine al Piano triennale di cui all’articolo 4, comma 1, e in merito ad iniziative di legge regionale riguardanti la materia dell’emigrazione;

b) segnala, ai fini del riconoscimento delle benemerenze di cui all’articolo 5, i nominativi di liguri che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura, delle scienze, del lavoro o che comunque abbiano reso particolarmente onore alla Liguria nel mondo per l’opera da loro svolta;

c) formula proposte per l’attuazione annuale degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3.

 

     Art. 8. (Composizione e costituzione della Consulta regionale dei liguri nel mondo)

1. La Consulta regionale dei liguri nel mondo è composta da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di emigrazione, o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto in materia di emigrazione designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante designato da ANCI regionale;

d) un rappresentante designato dall’Università degli Studi di Genova;

e) tre rappresentanti, di cui uno in rappresentanza di giovani liguri ed oriundi di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, designati dalle associazioni aventi sede in Liguria, che operino a favore degli emigrati liguri. Le associazioni dovranno presentare copia dello Statuto e dichiarare di operare da almeno due anni nel campo dell’emigrazione.

2. La Consulta ha facoltà di invitare alle riunioni, senza diritto di voto, persone aventi competenze sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed esperti per specifiche materie.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall’insediamento della stessa.

4. Le designazioni e le indicazioni dei componenti debbono essere effettuate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso, la Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale al pervenire delle designazioni mancanti.

6. Ai componenti della Consulta non competono indennità.

 

     Art. 9. (Funzionamento)

1. La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria.

2. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

3. La Consulta può costituire, nel corso del proprio mandato, gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi o per lo svolgimento di indagini e ricerche.

 

     Art. 10. (Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle leggi in vigore al momento del loro avvio.

2. Per l’anno 2020, nelle more dell’approvazione del Piano triennale degli interventi di cui all’articolo 4, al fine di garantire continuità nell’attuazione delle politiche in materia di emigrazione, continuano a trovare applicazione gli indirizzi e i criteri di attuazione contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2019, n. 19 nei limiti delle disponibilità economiche del bilancio 2020.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 11 giugno 1993, n. 27 (Norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l’emigrazione);

b) L.R. 10 settembre 1993, n. 49 (Modifica alla legge regionale 11 giugno 1993, n. 27).

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 1 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.