§ 4.7.52 - L.R. 18 maggio 2020, n. 8.
Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:18/05/2020
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e principi)
Art. 2.  (Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 10/2017 in materia di rateizzazione del debito)
Art. 4.  (Proroga dei termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.52 - L.R. 18 maggio 2020, n. 8.

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

(B.U. 20 maggio 2020, n. 21 - S.O. n. 21)

 

Art. 1. (Oggetto e principi)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa statale vigente, detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l'emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto degli obblighi di compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.

 

     Art. 2. (Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo) [1]

1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) e dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari.

2. La durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 10/2017 in materia di rateizzazione del debito)

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:

«Art. 57 bis. (Rateizzazione)

1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.

2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.

3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.».

 

     Art. 4. (Proroga dei termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di pagamento del canone per l'annualità 2020 delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 22/2006, 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), e 10/2017 e delle concessioni per l'acquacoltura ai sensi della legge regionale 31/2005, è posticipato al 30 novembre 2020, indipendentemente dal temine di pagamento indicato nella richiesta dell'ente concedente.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2021, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.