§ 80.9.1141 - D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140.
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:21/10/2019
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Articolazione del Ministero
Art. 3.  Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
Art. 4.  Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali
Art. 5.  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Art. 6.  Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Art. 7.  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Art. 8.  Uffici scolastici regionali
Art. 9.  Corpo ispettivo
Art. 10.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 11.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 12.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 13.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1141 - D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140. [1]

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(G.U. 11 dicembre 2019, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare gli articoli 4 e 4-bis;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, e in particolare l'articolo 6;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e in particolare la Tabella 7, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto che il predetto articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima norma;

     Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     Ritenuto, per le suddette motivazioni, nonchè per le ragioni di urgenza e celerità evidenziate nel richiamato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si struttura nei Dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Articolazione del Ministero

     1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:

     a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

     c) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

     2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

     3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.

 

     Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

     1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.

     2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono altresì i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.

     3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare.

     4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 4. Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali

     1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo interno di valutazione.

     2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

     3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto partecipano alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

     4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

 

     Art. 5. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

     1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; consulenza e supporto all'attività di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche autonome; supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie; iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche; cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza; predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali del settore dell'istruzione; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche agli atti normativi, per quanto di competenza.

     2. Nell'ambito del dipartimento operano: il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, con compiti di supporto, consulenza, progettazione, monitoraggio e proposta nei confronti dell'amministrazione per la definizione di contenuti culturali e didattici, requisiti professionali necessari alla realizzazione di percorsi formativi incentrati sullo sviluppo della pratica musicale a scuola; il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, con compiti di supporto, progettazione, monitoraggio e proposta nei confronti dell'amministrazione in materia di diffusione, valorizzazione e sensibilizzazione verso la cultura in campo scientifico e tecnologico nel settore istruzione.

     3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.

     4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

     b) direzione generale per il personale scolastico;

     c) direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;

     d) direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

     5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;

     b) ordinamenti dei percorsi liceali;

     c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

     d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonchè dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;

     e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;

     f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;

     g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

     h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

     i) cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione;

     l) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     m) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;

     n) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;

     o) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;

     p) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

     q) rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione del sistema della formazione italiana nel mondo;

     r) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;

     s) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;

     t) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

     u) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

     v) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;

     z) funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, in raccordo con la direzione generale per la ricerca per gli aspetti di competenza;

     aa) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo;

     b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico;

     c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

     d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero;

     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

     f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

     g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente;

     h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

     i) definizione dei contingenti e procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale, definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico, definizione di pratiche conciliative deflattive del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici.

     7. La direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina e indirizzo in materia di status dello studente;

     b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

     d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

     e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

     f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo;

     g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari in raccordo con la direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio e con il mondo del lavoro;

     h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;

     i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;

     l) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;

     m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

     n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;

     o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

     p) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica.

     8. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

     b) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

     c) opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;

     d) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;

     e) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;

     f) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;

     g) autorità di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero;

     h) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica;

     i) individuazione delle priorità in materia di edilizia scolastica;

     l) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;

     m) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;

     n) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata;

     o) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;

     p) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e la direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione;

     q) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e la direzione generale per l'innovazione digitale e la comunicazione;

     r) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.

 

     Art. 6. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

     1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attività, normazione generale e finanziamento di università e istituzioni AFAM; disciplina e valutazione dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei sistemi di accesso e dei percorsi formativi nonchè dei servizi di orientamento, tutorato, stage e job placement; promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo con il dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione; cura dell'armonizzazione e dell'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e dell'attuazione delle norme europee e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo ai titoli di accesso al sistema della formazione superiore; promozione, a livello nazionale, europeo ed internazionale, dell'attrattività delle carriere nelle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, anche in funzione delle attività di «terza missione»; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca e all'integrazione nello Spazio europeo della ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; integrazione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e tra ricerca pubblica e ricerca privata; promozione dell'internazionalizzazione del sistema della formazione superiore; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e diffusione della normativa europea e delle modalità di interazione con gli organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra università ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori in particolare giovani, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità in sede europea e internazionale; in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, dei ricercatori e della ricerca, della valutazione; promozione della formazione superiore e della ricerca anche a livello internazionale; incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca; promozione dell'accesso, con eguali opportunità, ai finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e internazionali da parte delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; predisposizione delle relazioni tecniche agli atti normativi, per quanto di competenza.

     2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al capo dipartimento e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca.

     3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, tre uffici dirigenziali non generali.

     4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;

     b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

     5. La direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;

     b) finanziamento del sistema universitario;

     c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria;

     d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria, assicurandone il coordinamento;

     e) istituzione e accreditamento delle università;

     f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca;

     g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale;

     h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle università e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;

     i) controlli previsti dalla normativa vigente sugli atenei e sui consorzi universitari, ivi compreso il monitoraggio dei bilanci, nonchè coordinamento nell'attuazione della contabilità economico-patrimoniale e coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;

     l) cura delle attività procedimentali per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie;

     m) programmazione, gestione e valutazione della qualità delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

     n) valorizzazione delle carriere delle fasce più giovani del personale delle istituzioni della formazione superiore e della loro autonomia;

     o) promozione dell'inclusione, dell'accesso alle carriere e della progressione nelle stesse, con eguali opportunità, per le persone o i gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati;

     p) coordinamento, promozione, sostegno e valutazione d'impatto dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

     q) promozione, nei percorsi formativi di tutti gli ordinamenti della formazione superiore, dei temi relativi alla sostenibilità e al benessere equo e sostenibile;

     r) promozione delle azioni di orientamento verso i percorsi formativi universitari in raccordo con la direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;

     s) promozione, sostegno e valutazione d'impatto dei servizi di orientamento, tutorato stage e job placement del settore università;

     t) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti;

     u) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti universitari;

     v) internazionalizzazione del sistema della formazione universitaria nello Spazio europeo della formazione;

     z) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio in ambito universitario, con monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonchè indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;

     aa) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie;

     bb) promozione, coordinamento, incentivazione e valutazione d'impatto dei programmi di mobilità internazionale degli studenti;

     cc) istruttoria dei procedimenti di nomina dei Rettori;

     dd) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti;

     ee) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione post universitarie, nonchè cura dei rapporti con le scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri Ministeri e le regioni nella medesima materia;

     ff) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali;

     gg) procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero.

     6. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonchè indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;

     b) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) finanziamento degli interventi per l'edilizia delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

     d) controlli previsti dalla normativa vigente sulle Istituzioni AFAM, ivi compreso il monitoraggio dei bilanci, coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni medesime;

     e) cura delle attività procedimentali per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle Istituzioni AFAM;

     f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni AFAM;

     g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni AFAM;

     l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni AFAM;

     m) internazionalizzazione del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore;

     n) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilità internazionale degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     o) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     p) strategie e indirizzi per la promozione artistica;

     q) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di Governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione delle Istituzioni AFAM;

     r) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

     7. La direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;

     b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali, europei e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;

     c) promozione dell'accesso, con eguali opportunità, ai finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e internazionali da parte delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati;

     d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca;

     e) finanziamento e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;

     f) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR);

     g) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali, europei e internazionali;

     h) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     i) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     l) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     m) indirizzo, sostegno e valutazione della ricerca spaziale e aerospaziale;

     n) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

     o) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

     p) promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi della sostenibilità e del benessere equo e sostenibile;

     q) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento;

     r) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, nonchè delle attività di trasferimento tecnologico;

     s) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;

     t) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica;

     u) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attività legate all'individuazione e al rinnovo degli esperti e addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

     v) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali.

 

     Art. 7. Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

     1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori istruzione, formazione superiore e ricerca; innovazione e trasformazione digitale nell'amministrazione; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi europei e internazionali; cura dei rapporti per le materie di competenza con l'Agenzia per l'Italia digitale; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni, nonchè dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.

     2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, due uffici dirigenziali non generali.

     3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti;

     b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     c) direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione.

     4. La direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione delle politiche relative al personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

     b) attuazione del piano di reclutamento e del piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale del Ministero;

     c) amministrazione del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

     d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale amministrativo, dirigente e non, del Ministero;

     e) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo del Ministero;

     f) attuazione dei programmi per la mobilità del personale amministrativo del Ministero;

     g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;

     h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

     i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione centrale;

     l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale;

     m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;

     n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

     o) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali, nonchè del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al Comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali o di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;

     p) gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente al Comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale ed a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonchè per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale;

     q) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali, nonchè il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al Comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali o di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;

     r) coordinamento dell'attività ispettiva amministrativa presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali;

     s) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza;

     t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

     u) coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

     v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti;

     z) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

     aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e ai centri di costo;

     bb) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;

     cc) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     dd) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     ee) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

     ff) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola;

     gg) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione dei Fondi relativi alle retribuzioni accessorie dei dirigenti scolastici;

     hh) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     ii) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza degli uffici centrali e periferici;

     ll) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;

     mm) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

     nn) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;

     oo) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;

     pp) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ad eccezione di quelli che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete.

     5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione e della formazione superiore;

     b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

     c) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     d) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri ministeri e istituzioni;

     e) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

     f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

     g) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione inerenti il sistema informativo e le infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi;

     h) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

     i) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale in raccordo con la direzione generale per la digitalizzazione, l'innovazione e la comunicazione;

     l) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

     m) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero in raccordo con la direzione generale per la digitalizzazione, l'innovazione e la comunicazione;

     n) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

     o) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, università e ricerca;

     p) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

     q) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;

     r) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero.

     6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

     7. La direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi;

     b) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e per quanto attiene ai processi d'innovazione nella didattica, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

     c) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nell'amministrazione, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti;

     d) supporto allo svolgimento dell'attività di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione;

     e) raccolta ed esame dei dati relativi alla produttività dell'azione amministrativa;

     f) operatività e sviluppo del sistema di controllo di gestione ed elaborazione dei relativi documenti;

     g) attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

     h) attività connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchè del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     i) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

     l) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, università e ricerca;

     m) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonchè di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

     n) promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonchè sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;

     o) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi;

     p) gestione della rete di comunicazione del Ministero;

     q) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;

     r) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonchè studi e analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;

     s) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2000;

     t) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e alla rete intranet;

     u) esame, in raccordo con gli uffici competenti e con gli uffici di diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni, ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     v) gestione delle biblioteche dell'amministrazione centrale.

 

     Art. 8. Uffici scolastici regionali

     1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale.

     2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare è individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresì, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, lettere p) e q).

     3. L'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

     6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     7. Gli uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

     a) l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

 

     Art. 9. Corpo ispettivo

     1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.

 

     Art. 10. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 11. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

     3. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 12. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è abrogato.

     2. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali dell'Amministrazione centrale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale già conferiti presso l'Amministrazione centrale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, individuati con provvedimento del Ministro, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

     4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

     Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3279

 

     Allegato

 

     Tabella A

     (Articolo 11)