§ 1.5.19 - L.R. 19 dicembre 2019, n. 48.
Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:19/12/2019
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 2.  Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di [...]
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.5.19 - L.R. 19 dicembre 2019, n. 48.

Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

(B.U. 20 dicembre 2019, n. 146)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. La lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogata.

 

     Art. 2. Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, le parole “, inclusi quelli del servizio sanitario regionale,” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 25 novembre 2019, n 44, tra le parole: “risposte multiple” e le parole: “e l’esonero dalle eventuali preselezioni”, sono inserite le seguenti: “, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.