Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 13/11/2019 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021 |
Art. 3. Attuazione dell'articolo 1, commi 897, 898, 899, della l. 145/2018 |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 75/2018 |
Art. 5. Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 75/2018 |
Art. 6. Integrazione dell'allegato g) della l.r. 75/2018 |
Art. 7. Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 75/2018 |
Art. 8. Sostituzione del prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della l.r. 75/2018 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.1.405 - L.R. 13 novembre 2019, n. 66.
Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. Seconda variazione.
(B.U. 14 novembre 2019, n. 51)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto l'articolo 51 del
Vista la
Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 9 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 3 della
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per incremento attività finanziarie, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (
2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa, utilizzo di accantonamenti di bilancio e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);
3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
CAPO I Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata) e nell'allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate negli importi indicati all'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).
Art. 3. Attuazione dell'articolo 1, commi 897, 898, 899, della
1. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 897, 898, 899, della
CAPO II
Modifiche alla
(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 265.958.793,70, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1, non può essere superiore ad euro 74.786.964,84 nell'anno 2019, ad euro 95.068.236,75 nell'anno 2020 e ad euro 96.103.592,11 nell'anno 2021.
3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.".
Art. 5. Sostituzione dell'allegato d) della
1. L'allegato d) della
Art. 6. Integrazione dell'allegato g) della
1. L'allegato g) della
Art. 7. Sostituzione dell'allegato 3 della
1. L'allegato 3 della
Art. 8. Sostituzione del prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della
1. Il prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della
CAPO III Disposizioni finali
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATI
(Omissis)