§ 3.5.169 - L.R. 5 marzo 2020, n. 19.
Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:05/03/2020
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2012
Art. 2.  Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2012
Art. 3.  Revoca dell’iscrizione all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2012
Art. 4.  Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012
Art. 5.  Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 5/2012
Art. 6.  Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 5/2012
Art. 7.  Relazione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 5/2012
Art. 8.  Norma transitoria
Art. 9.  Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 5/2012


§ 3.5.169 - L.R. 5 marzo 2020, n. 19. [1]

Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

(B.U. 11 marzo 2020, n. 12)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);

 

Considerato quanto segue:

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. 5/2012, è opportuno, anche alla luce delle criticità emerse in fase applicativa, modificare ed aggiornare la medesima normativa regionale;

2. In particolare, è opportuno abrogare le disposizioni inerenti al programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell’ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi;

3. È opportuno altresì disporre che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica;

4. Infine, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, oltre che la sua composizione;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2012

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), è aggiunto il seguente periodo: “Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto .”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ogni associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) .”.

 

     Art. 2. Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2012

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente periodo: “Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ogni manifestazione può essere iscritta soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d).”.

 

     Art. 3. Revoca dell’iscrizione all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2012

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“2. L’accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la revoca dall’iscrizione all’elenco regionale .”.

 

     Art. 4. Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: “in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministrazione regionale in ordine alle materie di cui alla presente legge”.

2. Prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 è inserita la seguente:

“0a) l’assessore competente in materia di politiche culturali o un suo delegato;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 è abrogata.

4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012, le parole: “, senza diritto di voto” sono soppresse.

5. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), e il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera a).”.

6. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: “ai vicepresidenti” sono sostituite con le seguenti: “al vicepresidente”.

7. Al comma 8 bis dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 la parola: “proprie” è soppressa.

 

     Art. 5. Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 5/2012

1. L’articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 Contributi finanziari e attività di valorizzazione

1. La Regione, per l’anno 2020, eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione delle manifestazioni medesime.

2. La Regione eroga altresì, per l’anno 2020, contributi alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.

3. Ai fini della concessione dei contributi, la Regione emana bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda di contributo per l’anno di riferimento.

5. Le domande di contributo sono valutate, in particolare, sulla base di criteri relativi alla coerenza storica, alla rilevanza ed alla capacità organizzativa e di coinvolgimento dell’evento e del soggetto organizzatore, specificati nel bando.

6. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica .”.

 

     Art. 6. Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 5/2012

1. L’articolo 9 della l.r. 5/2012 è abrogato.

 

     Art. 7. Relazione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 5/2012

1. Nella rubrica dell’articolo 10 della l.r. 5/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. l.r. 5/2012 le parole: “annualmente, entro il 30 giugno ,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2021 ,”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 5/2012 è abrogata.

 

     Art. 8. Norma transitoria

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3 bis, e dell’articolo 5, comma 2 bis, della l.r. 5/2012, le associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica attualmente iscritti ad entrambe le sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 5/2012 o di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della medesima l.r. 5/2012, comunicano all’amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in quale sezione dell’elenco regionale intendono mantenere l’iscrizione.

2. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, decade l’iscrizione alla sezione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2012, o di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 5/2012.

 

     Art. 9. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 5/2012

1. L’articolo 13 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Norma finanziaria

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti.”, Programma n. 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00

- in aumento, Missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00.”.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 2021, n. 27.