Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 05/03/2020 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2012 |
Art. 2. Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2012 |
Art. 3. Revoca dell’iscrizione all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2012 |
Art. 4. Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012 |
Art. 5. Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 |
Art. 6. Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 5/2012 |
Art. 7. Relazione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 5/2012 |
Art. 8. Norma transitoria |
Art. 9. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 5/2012 |
§ 3.5.169 - L.R. 5 marzo 2020, n. 19. [1]
Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.
(B.U. 11 marzo 2020, n. 12)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni contenute nella
2. In particolare, è opportuno abrogare le disposizioni inerenti al programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell’ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi;
3. È opportuno altresì disporre che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica;
4. Infine, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, oltre che la sua composizione;
Approva la presente legge
Art. 1. Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della
“3 bis. Ogni associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) .”.
Art. 2. Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. Ogni manifestazione può essere iscritta soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d).”.
Art. 3. Revoca dell’iscrizione all’elenco regionale. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. L’accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la revoca dall’iscrizione all’elenco regionale .”.
Art. 4. Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della
“0a) l’assessore competente in materia di politiche culturali o un suo delegato;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della
5. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), e il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera a).”.
6. Al comma 7 dell’articolo 7 della
7. Al comma 8 bis dell’articolo 7 della
Art. 5. Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 Contributi finanziari e attività di valorizzazione
1. La Regione, per l’anno 2020, eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione delle manifestazioni medesime.
2. La Regione eroga altresì, per l’anno 2020, contributi alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.
3. Ai fini della concessione dei contributi, la Regione emana bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda di contributo per l’anno di riferimento.
5. Le domande di contributo sono valutate, in particolare, sulla base di criteri relativi alla coerenza storica, alla rilevanza ed alla capacità organizzativa e di coinvolgimento dell’evento e del soggetto organizzatore, specificati nel bando.
6. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica .”.
Art. 6. Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
Art. 7. Relazione. Modifiche all’articolo 10 della
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 8. Norma transitoria
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3 bis, e dell’articolo 5, comma 2 bis, della
2. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, decade l’iscrizione alla sezione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della
Art. 9. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13 Norma finanziaria
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti.”, Programma n. 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00
- in aumento, Missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00.”.
[1] Abrogata dall'art. 17 della