§ 4.5.127 - L.R. 3 marzo 2020, n. 3.
Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:03/03/2020
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Promozione del monitoraggio delle emissioni.
Art. 3.  Installazione ulteriori postazioni di controllo.
Art. 4.  Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE).
Art. 5.  Funzionamento del SIMAGE.
Art. 6.  Acquisizione ed elaborazione dati.
Art. 7.  Attività di controllo e comunicazioni alla popolazione.
Art. 8.  Fruibilità ed utilizzo dati.
Art. 9.  Sanzioni ed eventuale revisione dell'AIA.
Art. 10.  Ripartizione delle sanzioni.
Art. 11.  Norma finale.


§ 4.5.127 - L.R. 3 marzo 2020, n. 3.

Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento.

(G.U.R. 6 marzo 2020, n. 12 - S.O. n. 7)

 

Art. 1. Finalità.

1. La presente legge ha come obiettivo primario la tutela del diritto alla salute dei cittadini siciliani realizzata attraverso la previsione di un sistema di monitoraggio delle emissioni e di un sistema sanzionatorio in conformità con la normativa nazionale e comunitaria.

 

     Art. 2. Promozione del monitoraggio delle emissioni.

1. L'Assessorato regionale del territorio e ambiente e l'Assessorato regionale della salute, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPA) e con i comuni interessati, promuovono, nella sfera delle rispettive competenze ed attraverso le tecnologie più avanzate, un costante monitoraggio delle emissioni provenienti dagli impianti industriali ubicati sul territorio.

 

     Art. 3. Installazione ulteriori postazioni di controllo.

1. Per fini conoscitivi e statistici, i sindaci dei comuni delle zone ad alto rischio di crisi ambientale, di concerto con l'ARPA, possono installare nel territorio di loro competenza ulteriori postazioni di controllo volte a verificare le emissioni dei parametri non normati nell'aria e, periodicamente, possono pubblicare sul sito internet del Comune i relativi risultati.

 

     Art. 4. Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE).

1. È istituito il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE) sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Il SIMAGE può essere integrato dalla stipula di accordi di programma o altre tipologie di accordi volti al coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e delle imprese private per le finalità della presente legge.

3. Il SIMAGE persegue il fine di tutela della salute e dell'ambiente nel territorio in cui è ubicata l'area industriale, attraverso il monitoraggio continuo, l'analisi e la trasmissione in tempo reale delle informazioni raccolte.

4. Il SIMAGE garantisce un efficace flusso di informazioni tra stabilimenti industriali, enti di controllo e popolazione.

5. Il SIMAGE ha il compito di contribuire alla gestione delle emergenze, garantendo informazioni in tempo reale, nei seguenti casi [1]:

a) eventi incidentali in stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) superamento del livello di soglia di allarme e della soglia di informazione di cui all'Allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, per uno o più inquinanti.

6. Eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle attività ordinariamente svolte dalla Regione, sono sostenuti da contributi e finanziamenti volontari dei privati ovvero dai comuni interessati.

 

     Art. 5. Funzionamento del SIMAGE.

1. Le sale operative del SIMAGE sono ubicate presso le sedi dell'ARPA.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabilite le modalità di funzionamento del SIMAGE.

3. Al fine di massimizzare il flusso di informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio, il decreto di cui al comma 2 può stabilire l'implementazione delle stazioni di misurazione, anche con l'installazione di apparati in grado di rilevare ulteriori sostanze inquinanti attualmente non monitorate, garantendo così una più diffusa copertura del territorio ed una rilevazione capillare dei dati.

4. Le attività del SIMAGE possono integrare le attività già svolte dai diversi soggetti interessati.

 

     Art. 6. Acquisizione ed elaborazione dati.

1. Presso la sala operativa del SIMAGE confluiscono i dati acquisiti dai sistemi di monitoraggio delle emissioni (rilevatori/sensori dei singoli camini industriali), da altri rilevatori di emissioni diffuse, dalle stazioni aziendali e dalle stazioni di misurazione della rete del Programma di valutazione e dalle eventuali stazioni di cui all'articolo 3. A tal fine è predisposta una postazione attiva per il servizio di ricevimento dei dati e per la successiva elaborazione con modelli di dispersione e trasporto degli inquinanti in atmosfera, finalizzata all'individuazione della sorgente emissiva, in caso di superamento dei limiti emissivi, ed alla previsione dell'andamento della qualità dell'aria, non superiore ai successivi 3 giorni, per l'attivazione tempestiva di misure di tutela della popolazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono elaborati con apposito software di elaborazione della modellistica di dispersione che rappresenta, ove possibile, la visualizzazione grafica della estensione, del punto di origine e della natura delle sostanze rilevate. Per lo studio e la realizzazione di detto software, è concesso un contributo straordinario in favore dell'A.R.P.A. Sicilia di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 [2].

3. In caso di anomalie, superamento dei limiti o di incidente, gli addetti di sala operativa, individuati nell'ambito del personale dell'ARPA che già svolge le medesime funzioni, si interfacciano con i referenti dei gestori delle stazioni di misurazione, dei sistemi di monitoraggio delle emissioni o di altri soggetti interessati e inviano le necessarie comunicazioni e informazioni alle autorità competenti per l'immediato intervento.

 

     Art. 7. Attività di controllo e comunicazioni alla popolazione.

1. Per il controllo della qualità dell'aria e il monitoraggio delle ricadute, in caso di superamento dei limiti o di incidente, è attivabile, anche da remoto, una rete di campionamento, costituita da canister e campionatori ad alto volume, installati in siti scelti da ARPA Sicilia di concerto con i comuni interessati.

2. I comuni possono installare sistemi di comunicazione degli eventi alla popolazione costituiti da pannelli a messaggio variabile (PMV) sui quali riportare i dati della qualità dell'aria ed eventuali messaggi di allerta in caso di incidente. I comuni possono altresì attivare sistemi di messaggistica telefonica.

 

     Art. 8. Fruibilità ed utilizzo dati.

1. I dati confluiti presso la sala operativa di cui all'articolo 6 sono fruibili in formato aperto e sono riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

 

     Art. 9. Sanzioni ed eventuale revisione dell'AIA.

1. La Regione irroga ai gestori degli impianti industriali che non ottemperano, ai sensi della normativa regionale vigente, alla trasmissione dei dati acquisiti dai rilevatori di emissioni, una sanzione amministrativa tra 10.000 euro e 100.000 euro. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

2. Nei casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le Città metropolitane o i liberi Consorzi comunali competenti per territorio irrogano ai responsabili del superamento dei valori limite di emissione le seguenti sanzioni amministrative:

a) il superamento entro il 10 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 euro e 100.000 euro;

b) il superamento dal 10 per cento al 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 100.000 euro e 150.000 euro;

c) il superamento oltre il 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 150.000 euro e 300.000 euro.

3. Le ripetute violazioni dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni sono segnalate alle autorità competenti al fine di un'eventuale revisione dell'AIA finalizzata all'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.

 

     Art. 10. Ripartizione delle sanzioni.

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 9 sono destinati ai comuni ubicati entro un raggio di 10 km dal luogo dove è stata constatata la violazione dei parametri, seguendo il criterio:

a) ai comuni ubicati nel raggio tra i 7 e i 10 km è destinato il 10 per cento dei proventi;

b) ai comuni ubicati nel raggio tra i 5 e i 7 km è destinato il 20 per cento dei proventi;

c) ai comuni ubicati nel raggio tra i 3 e i 5 km è destinato il 30 per cento dei proventi;

d) ai comuni ubicati nel raggio entro i 3 Km è destinato il 40 per cento dei proventi.

 

     Art. 11. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2021, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.