§ 2.2.92 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 24.
Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:23/12/2019
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.2.92 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 24.

Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo

(B.U. 27 dicembre 2019, n. 56)

 

Art. 1. Finalità

1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019 compresa, l'agenzia ARGEA d'intesa con l'agenzia LAORE definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE.

2. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attuato con determinazioni delle direzioni generali delle agenzie di cui al comma 1, utilizzando gli istituti incentivanti connessi ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale.

3. L'attuazione del piano è monitorata da apposita unità di progetto istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). I risultati del monitoraggio sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale con cadenza bimestrale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva, ripartisce e assegna alle agenzie di cui al comma 1 le risorse necessarie a finanziare il piano.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) una quota pari ad euro 1.000.000 è destinata, per l'anno 2020, all'attuazione della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).