§ 2.11.37 - L.R. 12 agosto 2019, n. 8.
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:12/08/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9)
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.11.37 - L.R. 12 agosto 2019, n. 8.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9

(B.U. 19 agosto 2019, n. 32)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9)

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 (Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Operatori del turismo rurale e relative attività di esercizio

1. Sono ammessi a svolgere, nelle aree di cui all'articolo 2, attività di turismo rurale i seguenti operatori:

a) imprenditori del turismo e imprenditori agricoli, singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) gestori, singoli o associati, di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2, che esercitano l'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio.

2. L'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie:

a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri, con un minimo di tre e non oltre venticinque camere fino ad un massimo di cinquanta posti letto per ogni singola unità immobiliare di ospitalità. Può essere aggiunto, temporaneamente e per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a 12 anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Tali letti aggiunti non sono considerati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

b) l'offerta di ristorazione deve essere basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in forte prevalenza, da aziende agricole regionali e svincolata dal numero di utenti dimoranti all'interno delle unita immobiliari di ospitalità. L'offerta di ristorazione, fino ad un massimo di 250 coperti in atto di somministrazione, deve essere rispettosa delle normative vigenti in materia di sicurezza, compatibile con la superficie dei locali ed essere basata su un'offerta gastronomica tipica, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da produttori locali e aziende agricole regionali nella percentuale di almeno il 50 per cento. L'attività di ristorazione dovrà essere svolta in strutture già esistenti e non amovibili. Dovrà essere garantita la tracciabilità dei prodotti come da Reg. (CE) n.178/2002;

c) offerta di servizi di organizzazione e di supporto finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, all'esercizio di pratiche sportive e del tempo libero individuali e collettive non rumorose nonché di attività distensive all'aria aperta.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.