§ 1.7.75 - L.R. 29 maggio 2019, n. 9.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:29/05/2019
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2011)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 1/2011)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 1/2011)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2011)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 1/2011)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.7.75 - L.R. 29 maggio 2019, n. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)

(B.U. 5 giugno 2019, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2011)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.

6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell’istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio.”.

2. Il comma 10 dell’articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l’ultima sostituzione effettuata.”.

3. Dopo il comma 11 dell’articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 1/2011)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l’ipotesi disciplinata dall’articolo 3, comma 6 bis.

1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 6 bis.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “comunica periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa i dati sull’attuazione della legislazione”, sono sostituite dalle seguenti: “effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull’attuazione della legislazione”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL”, sono sostituite dalle seguenti: “mediante convenzione con ANCI Liguria”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “rappresentativi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d)”, sono sostituite dalle seguenti: “rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana”.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 15 della l.r. 1/2011, come modificato dalla presente legge, quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 – 2021 allocati nella Missione 01 “Servizi istituzionali e generali e di controllo” – Programma 1 “Organi istituzionali”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.