§ 2.7.40 - L.R. 7 novembre 2019, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:07/11/2019
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 19/2000)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2000)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2000)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2000)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/2000)
Art. 8.  (Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 19/2000)
Art. 9.  (Norma transitoria e finale)


§ 2.7.40 - L.R. 7 novembre 2019, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(B.U. 13 novembre 2019, n. 46 - S.O. 33)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 19/2000)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:

a) la salvaguardia della vita umana;

b) il soddisfacimento dei bisogni primari;

c) l'autosufficienza alimentare;

d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;

e) la valorizzazione delle risorse umane;

f) il mantenimento dell'identità culturale;

g) la conservazione del patrimonio ambientale;

h) la crescita economica, sociale e culturale;

i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;

j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;

k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;

l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:

a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;

b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.».

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 2 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.»;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole «di PVS» sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi oggetto di intervento»;

c) alle lettere d) e h) del comma 2 le parole «nei PVS» sono sostituite dalle seguenti: «nei Paesi oggetto di intervento»;

d) al comma 5 dopo le parole «e nelle comunicazioni sociali» sono aggiunte le seguenti: «, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e/o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Unione europea ovvero internazionali»;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.»;

c) al comma 5 la parola «regia» è sostituita dalla seguente: «gestione».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 8 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di consulenza» sono sostituite dalla seguente: «consultiva»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà internazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 23/2012 .»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole «anche dopo tale evento» sono sostituite dalle seguenti: «a conclusione della legislatura».

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 9 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)»;

b) al comma 1 le parole «la Conferenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative di coordinamento», e dopo le parole «partenariato internazionale» sono inserite le seguenti: «anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2000 dopo le parole «convoca periodicamente» sono inserite le seguenti: «, indicativamente almeno una volta all'anno,».

 

     Art. 8. (Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 19/2000)

1. L'articolo 12 della legge regionale 19/2000 è abrogato.

 

     Art. 9. (Norma transitoria e finale)

1. Il Comitato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.