Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 01/08/2019 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Principi e finalità |
Art. 2. Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale |
Art. 3. Educazione e sport |
Art. 4. Promozione di eventi culturali |
Art. 5. Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria |
Art. 6. Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime |
Art. 7. Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere |
Art. 8. Comitato regionale per le comunicazioni |
Art. 9. Costituzione di parte civile e altre disposizioni |
Art. 10. Norma finanziaria |
Art. 11. Clausola valutativa |
Art. 12. Modifica alla legge regionale n. 6 del 2014 |
§ 5.2.103 - L.R. 1 agosto 2019, n. 15.
Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
(B.U. 1 agosto 2019, n. 253)
Art. 1. Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione , in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della
2. La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, secondo quanto disciplinato dalla
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro.
5. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta.
Art. 2. Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale di cui al
2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio.
3. Ai fini della presente legge per stereotipi discriminatori si intendono, nel pieno rispetto della libertà di pensiero, di educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a tutta la cittadinanza, i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignità, delle libertà e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Art. 3. Educazione e sport
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, sostenendo progettualità le cui modalità assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell’articolo 30 della Costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire un’effettiva libertà di scelta.
2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l’equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori e l’abbandono sportivo come previsto dalla
Art. 4. Promozione di eventi culturali
1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali che diffondono cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle diversità e di ogni orientamento sessuale o identità di genere.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell’integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può avvalersi della collaborazione, anche concedendo contributi, di organizzazioni di volontariato e di associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 5. Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria
1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno sulle tematiche specifiche che coinvolgono le persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.
2. La Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove specifica formazione e aggiornamento a operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari.
Art. 6. Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all’articolo 41 della
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 7. Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamentosessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli articoli 18 e 41 della
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia-Romagna;
b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.
4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 8. Comitato regionale per le comunicazioni
1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla
2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.
Art. 9. Costituzione di parte civile e altre disposizioni
1. La Regione Emilia-Romagna valuta l’opportunità, nei casi di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all'articolo 1, nonché le disposizioni di cui alla
Art. 10. Norma finanziaria
1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali vigenti di settore. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
Art. 11. Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle sue funzioni svolte in qualità di osservatorio di cui all'articolo 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sul territorio regionale, anche nell’ambito del quadro nazionale;
b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;
c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.
Art. 12. Modifica alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, della