Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 29/11/2019 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 18 del 2016 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 18 del 2016 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 18 del 2016 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale n. 18 del 2016 |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018 |
§ 1.7.23 - L.R. 29 novembre 2019, n. 26.
Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3)
(B.U. 29 novembre 2019, n. 395)
Art. 1. Modifiche all’articolo 19 della
1. Nella rubrica dell’articolo 19 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della
“2 bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d’intesa, promuove:
a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio;
b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all’inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento;
c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti finanziari di sostegno e sviluppo nonché l’attribuzione di vantaggi economici.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 19 bis della
1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis. (Unità di esperti)
1. Per le finalità di cui all’articolo 19 della presente legge e di cui all’articolo 7 della
a) fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’articolo 7 della
b) fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;
c) individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuità produttiva e la gestione dinamica, nonché di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori;
d) promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate.
2. L’unità di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1 anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l’autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all’articolo 4, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.
3. L’unità di esperti è formata da cinque componenti, individuati dal Tecnico di garanzia della partecipazione di cui all’articolo 8 della
4. Ai componenti dell’unità di esperti è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, d’intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell’unità spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell’ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.”.
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21 (Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati)
1. Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
2. Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;
b) monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;
c) analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrati e confiscati.”.
Art. 5. Modifiche alla
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 7 della