Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/02/2020 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014 “Osservatorio e Marchio regionale” |
Art. 2. Fasce orarie di interruzione del gioco |
Art. 3. Modifica dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 “Apertura ed esercizio dell’attività” |
Art. 4. Modifica dell’art. 10 della L.R. n. 30/2014 “Norma transitoria” |
§ 5.1.152 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.
Modifiche alla L.R. n. 30 del 27 ottobre 2014 recante: Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)
(B.U. 18 febbraio 2020, n. 9 - S.O.)
Art. 1. Modifica dell’art. 3 della
1. Al comma 5 ed al comma 7 dell’art. 3 della
2. Il comma 6 dell’art. 3 della
“6. Il marchio “Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” è rilasciato dalla Regione Basilicata agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro.”.
Art. 2. Fasce orarie di interruzione del gioco
1. Alla
“Art. 6 bis. Fasce orarie di interruzione del gioco
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare, per rendere omogeneo sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936 della
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 936, della
Art. 3. Modifica dell’art. 6 della
1. Il comma 2 dell’art. 6 della
“2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7 del
2. Il comma 3 dell’art. 6 della
3. Il comma 5 dell’art. 6 della
“5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio finalizzato alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito.”.
4. All’art. 6 della
“5 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria di cui al comma 5, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei partecipanti.”.
5. All’articolo 6, comma 7 della
6. Il comma 8 dell’art. 6 della
“8. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro. Le violazioni dei commi 4, 5, 6 e 7 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 20 a 60 giorni, nonché, nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività.”.
7. Al comma 9 dell’art. 6 della
Art. 4. Modifica dell’art. 10 della
1. L’art. 10 della
“Articolo 10
Norma transitoria
1. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova autorizzazione l’ipotesi di variazione della titolarità di esercizi, di variazione del concessionario, della nomina di un nuovo rappresentante legale e di sostituzione per guasto e vetustà di apparecchi esistenti.”.