§ 5.1.257 - L.R. 16 luglio 2019, n. 26.
Interventi regionali in materia di donazioni in sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/07/2019
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Principi generali.
Art. 3.  Procedimento in materia di donazioni.
Art. 4.  Disposizioni in materia di donazioni di beni.
Art. 5.  Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.
Art. 6.  Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.
Art. 7.  Disposizioni in materia di raccolte di fondi.
Art. 8.  Trasparenza e pubblicità.
Art. 9.  Adempimenti a carico della Giunta regionale.
Art. 10.  Clausola valutativa.
Art. 11.  Norma di rinvio.
Art. 12.  Norme di prima applicazione.
Art. 13.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.1.257 - L.R. 16 luglio 2019, n. 26.

Interventi regionali in materia di donazioni in sanità.

(B.U. 23 luglio 2019, n. 80)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell’azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore di Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), Aziende ospedaliere (AO), Aziende ospedaliero-universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore degli enti previsti dal comma 1.

3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell’ente e della congruità dell’oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.

4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità.

 

     Art. 2. Principi generali.

1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti di cui all’articolo 1.

2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 3.

3. Per garantire le finalità di cui all’articolo 1, le donazioni hanno come beneficiario l’ente e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.

 

     Art. 3. Procedimento in materia di donazioni.

1. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 1, previo parere della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, pubblicano nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell’ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica all’ente l’intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.

3. L’ente verifica in via prioritaria che:

a) la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al comma 1 dell’articolo 2;

b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l’ente;

c) la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l’ente;

d) sussista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari all’utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;

e) la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l’ente donatario.

4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a) del comma 3, così come nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 3, l’ente deve rifiutare la donazione con provvedimento del rappresentante legale.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di donazioni di beni.

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili e mobili registrati, per l’acquisto dei quali è previsto, dalle vigenti disposizioni regionali, il parere della CRITE, l’ente destinatario della donazione deve subordinare l’accettazione della donazione alla valutazione della CRITE, ove si tratti di beni non inclusi nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 3, comma 1. La CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Nel caso di donazione di beni mobili inclusi nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 3, a prescindere dal valore, e di quelli per l’acquisto dei quali non è richiesto il parere della CRITE, il rappresentante legale dell’ente provvede all’accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall’articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell’ente, quali quelli connessi all’utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.

3. Nel caso di donazione di beni immobili, l’ente destinatario della donazione deve subordinare l’accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell’Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.

1. Le procedure disciplinate dall’articolo 4, si applicano anche nell’ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all’acquisto dei beni previsti dal medesimo articolo.

2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale dell’ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell’ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti dall’articolo 1.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di raccolte di fondi.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall’articolo 1 o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all’acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti dall’articolo 1 della presente legge.

2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 9. Tale quota è definita annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 3.

3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Trasparenza e pubblicità.

1. Al fine di garantire la trasparenza, l’ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all’entità e alla tipologia della donazione stessa, sull’utilizzo di quanto donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità dell’ente medesimo e dei suoi utenti.

2. L’ente donatario, salvo diversa volontà del donante, rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

 

     Art. 9. Adempimenti a carico della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua il valore delle donazioni di cui all’articolo 4, comma 1, il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all’articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

 

     Art. 10. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all’articolo 1 e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

 

     Art. 11. Norma di rinvio.

1. Per quanto riguarda la definizione dell’istituto della donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli articoli 769 e seguenti del codice civile.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilità degli enti di cui all’articolo 1.

 

     Art. 12. Norme di prima applicazione.

1. In sede di prima applicazione e comunque entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 1, previo parere della CRITE da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, pubblicano nei propri siti web un elenco di beni ritenuti necessari, coerente con le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 3, specificando le ragioni dell’acquisizione e le modalità di utilizzo, in modo tale da poter indirizzare eventuali donazioni.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie.

1. L’applicazione della presente legge non comporta, a carico del bilancio regionale, oneri aggiuntivi rispetto a quelli destinati al finanziamento di investimenti definiti dal perimetro sanitario di previsione di ciascun esercizio finanziario di riferimento (Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”).