§ 3.10.72 - L.R. 6 giugno 2019, n. 20.
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:06/06/2019
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 3.10.72 - L.R. 6 giugno 2019, n. 20.

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

(B.U. 11 giugno 2019, n. 62)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.

1. Al comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi”.

2. Dopo il comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d’uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l’edificio principale.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.