§ 6.1.400 - L.R. 16 aprile 2019, n. 20.
Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Prima variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:16/04/2019
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021
Art. 3.  Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 75/2018
Art. 4.  Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 75/2018
Art. 5.  Sostituzione dell’allegato D della l.r. 75/2018
Art. 6.  Integrazione dell’allegato G della l.r. 75/2018
Art. 7.  Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 75/2018
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 6.1.400 - L.R. 16 aprile 2019, n. 20.

Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Prima variazione.

(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all’approvazione della l.r. 75/2018 da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3. Per consentire l’immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Variazioni al bilancio

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata) e nell’allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa);

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75

(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)

 

     Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 75/2018

1. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021) è sostituito dal seguente:

“Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 203.874.014,61, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 81.691.672,27 nell’anno 2019, ad euro 65.309.606,71 nell’anno 2020 e ad euro 56.872.735,63 nell’anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 4. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 75/2018

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 75/2018 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 150.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2019, ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’allegato D della l.r. 75/2018

1. L’allegato D della l.r. 75/2018, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento).

 

     Art. 6. Integrazione dell’allegato G della l.r. 75/2018

1. L’allegato G della l.r. 75/2018, recante l’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall’allegato G (Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali).

 

     Art. 7. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 75/2018

1. L’allegato 3 della l.r. 75/2018, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

ALLEGATI

(Omissis)