Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 12/07/2019 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002 |
Art. 2. Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 |
Art. 3. Disposizione finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.3.126 - L.R. 12 luglio 2019, n. 43.
Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.
(B.U. 24 luglio 2019, n. 35)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. E’ necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della
2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 21 della
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 21 della
“m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.”.
Art. 2. Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all’articolo 21 quater della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 21 quater della
Art. 3. Disposizione finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.