Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 12/12/2018 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione del titolo della L.R. n. 23/2008. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 23/2008. |
Art. 3. Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 23/2008. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 23/2008. |
Art. 5. Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 23/2008. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 23/2008. |
Art. 7. Modifica all'articolo 8-ter della L.R. n. 23/2008. |
Art. 8. Modifica all'articolo 9 della L.R. n. 23/2008. |
Art. 9. Disposizioni finali. |
Art. 10. Invadenza finanziaria. |
§ 2.2.81 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".
(B.U. 27 dicembre 2018, n. 117.
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. La rubrica dell'articolo 1 della
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante."
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della
Art. 3. Modifica all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. La rubrica dell'articolo 3 della
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 5. Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5 (Relazione)
1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante.
3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.".
Art. 7. Modifica all'articolo 8-ter della
1. Al comma 1 dell'articolo 8-ter della
Art. 8. Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 9. Disposizioni finali.
1. Nella
a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";
b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";
c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";
d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";
e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";
f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".
2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
Art. 10. Invadenza finanziaria.
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.