Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 17/05/2019 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della l.r. 28/2016) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.219 - L.R. 17 maggio 2019, n. 8.
Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)
(B.U. 21 maggio 2019, n. 21, suppl.)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della
1. Alla
a) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola 'l'unificazione' è inserita la seguente: 'volontaria';
b) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di eventuale aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e della proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.';
c) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:
a) di una eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di una proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;
b) dell'elenco, a fini informativi, delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali.';
d) al comma 7 dell'articolo 3 dopo le parole '16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)', sono inserite le seguenti: 'e i monumenti naturali di cui all'articolo 24 della
e) all'alinea del comma 10 dell'articolo 3 le parole 'entro quattro mesi dalla data di individuazione degli ambiti di cui al comma 5' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 luglio 2019';
f) il comma 13 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'13. Regione Lombardia accompagna gli enti gestori dei parchi nel processo di elaborazione del programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione del sistema.';
g) i commi 14 e 15 dell'articolo 3 sono abrogati;
h) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole 'dimostrata ai sensi del comma 1' sono aggiunte le seguenti: 'e ne informa, per competenza, Province e Città Metropolitana.';
i) al comma 3 dell'articolo 5 le parole 'entro quattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5,' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 luglio 2019,';
j) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'3. Dal 2019 al 2022, le risorse di cui al comma 2, qualora non utilizzate interamente o in parte, sono attribuite ai parchi regionali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per gli adempimenti connessi all'integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio di cui alla presente legge.';
k) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, commi 2 e 3, della presente legge si provvede con le risorse di natura corrente previste in € 800.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
l) ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 16 le parole 'e comunque non oltre il 30 giugno 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'e comunque non oltre il 31 ottobre 2019';
m) dopo il comma 2 bis dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
'2 ter. Nelle aree regionali protette è vietato l'uso di fuochi d'artificio tradizionali che, per l'alta rumorosità e la presenza di sostanze altamente tossiche, costituiscono grave pericolo all'ambiente e alla fauna ivi residente. Sono consentiti spettacoli pirotecnici, previa autorizzazione da parte delle competenti autorità locali, effettuati con fuochi d'artificio a rumore ridotto e a basso impatto ambientale.'.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.