§ 2.2.149 - R.R. 3 aprile 2019, n. 7.
Modifiche agli articoli 51 e 55 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:03/04/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 51 e 55 del r.r. 11/2003)
Art. 2.  (Norme di prima applicazione)


§ 2.2.149 - R.R. 3 aprile 2019, n. 7.

Modifiche agli articoli 51 e 55 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia') e norme di prima applicazione

(B.U. 5 aprile 2019, n. 14 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 51 e 55 del r.r. 11/2003)

1. Al regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia') sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

'L'albo è aggiornato periodicamente con frequenza semestrale.';

b) il comma 2 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

'2. L'istanza di iscrizione nell'albo di cui al comma 1, corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 52, può in qualsiasi momento essere trasmessa dagli interessati alla competente direzione della Giunta regionale.';

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

'L'albo è aggiornato periodicamente con frequenza semestrale.';

d) il comma 2 dell'articolo 55 è abrogato;

e) il comma 3 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

'3. L'istanza di iscrizione nell'albo di cui al comma 1, corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 56, può in qualsiasi momento essere trasmessa dagli interessati alla competente direzione della Giunta regionale.'.

 

     Art. 2. (Norme di prima applicazione)

1. L'albo dei direttori generali e l'albo dei commissari delle ASP approvati alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 1 restano validi senza limiti temporali. Dalla stessa data comincia a decorrere il termine di sei mesi per procedere all'aggiornamento.