§ 2.1.363 - L.R. 3 aprile 2019, n. 7.
Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:03/04/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)
Art. 3.  (Modifica all'art. 7 della l.r. 34/2016)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.363 - L.R. 3 aprile 2019, n. 7.

Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo

(B.U. 5 aprile 2019, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito sociosanitario e a migliorare l'efficienza del sistema sociosanitario lombardo attraverso l'acquisizione di professionalità ad alto contenuto specialistico da collocare presso le competenti strutture della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), la Giunta regionale può individuare, previo avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla realizzazione di progetti o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti sanitari di cui all'Allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme delle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - collegato 2007).

2. L'assegnazione temporanea del personale selezionato secondo la modalità di cui al comma 1è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente in materia di organizzazione e personale, sulla base di un'istruttoria svolta dal direttore competente in materia sanitaria e sociosanitaria.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale distaccato e la durata del periodo di distacco sono definite mediante convenzione stipulata fra la Giunta regionale e l'ente sanitario.

4. Al personale distaccato può essere assicurato il trattamento economico parametrato a quello erogato ai titolari di incarichi di cui all'articolo 29, comma 6, della l.r. 20/2008, da graduarsi in relazione alla complessità dei progetti o ambiti di attività e responsabilità assegnati. I relativi oneri sono da imputare a carico delle risorse del fondo sanitario regionale, ferma restando l'invarianza complessiva della spesa relativa alla dirigenza del sistema sanitario regionale.

 

     Art. 3. (Modifica all'art. 7 della l.r. 34/2016)

1. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) le parole: ', per il biennio 2017-2018,' sono sostituite dalle seguenti: ', a decorrere dal 2017 e fino al 31 marzo 2023,'.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione (BURL).