Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 03/04/2019 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Assegnazione temporanea di personale dirigenziale) |
Art. 3. (Modifica all'art. 7 della l.r. 34/2016) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.363 - L.R. 3 aprile 2019, n. 7.
Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo
(B.U. 5 aprile 2019, n. 15)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito sociosanitario e a migliorare l'efficienza del sistema sociosanitario lombardo attraverso l'acquisizione di professionalità ad alto contenuto specialistico da collocare presso le competenti strutture della Giunta regionale.
Art. 2. (Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 2 bis, della
2. L'assegnazione temporanea del personale selezionato secondo la modalità di cui al comma 1è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente in materia di organizzazione e personale, sulla base di un'istruttoria svolta dal direttore competente in materia sanitaria e sociosanitaria.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale distaccato e la durata del periodo di distacco sono definite mediante convenzione stipulata fra la Giunta regionale e l'ente sanitario.
4. Al personale distaccato può essere assicurato il trattamento economico parametrato a quello erogato ai titolari di incarichi di cui all'articolo 29, comma 6, della
Art. 3. (Modifica all'art. 7 della
1. Al comma 9 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione (BURL).