§ 2.3.45 - L.R. 2 maggio 2019, n. 7.
Modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:02/05/2019
Numero:7


Sommario
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.45 - L.R. 2 maggio 2019, n. 7.

Modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modifiche

(B.U. 7 maggio 2019, n. 37)

 

    Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 “Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici” e successive modifiche)

1. All’articolo 3 della l.r. 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Camera è composta:

a) da un consiglio direttivo di tre membri, nominati dal Presidente della Regione, sentito l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio ed il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, per la durata di tre anni e rinnovabili una sola volta, scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione. I componenti del consiglio direttivo esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito;

b) dai conciliatori, scelti tra mediatori esperti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3 e a seguito di appositi avvisi pubblici.”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attività:

a) adotta le linee di indirizzo per l’espletamento delle attività della Camera;

b) propone all’Istituto regionale “Arturo Carlo Jemolo”, per la successiva adozione, il regolamento dei lavori della Camera;

c) redige, in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull’attività della Camera di cui al comma 4.

2 ter. I conciliatori esercitano la funzione di composizione delle controversie sottoposte all’esame della Camera, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 2bis, lettera b), e al comma 3.

2 quater. La Camera si avvale di una segreteria tecnica, con funzioni di natura amministrativo-contabile. Alla segreteria tecnica, istituita nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto regionale “Arturo Carlo Jemolo”, è assegnato personale dell’Istituto medesimo ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.”;

c) al comma 3 le parole: “, anche su base territoriale, in apposito fondo costituito all’interno del” sono sostituite dalla seguente: “nel”.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adegua il regolamento di cui all’art. 3, comma 3, della l.r. 1/2016, alle disposizioni previste dal presente articolo.

 

Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.