Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.2 iniziative regionali per l'unione europea |
Data: | 22/03/2019 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2015) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2015) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2015) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2015) |
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 1/2015) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2015) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2015) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2015) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2015) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2015) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2015) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2015) |
Art. 14. (Sostituzione della rubrica del capo V della l.r. 1/2015) |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2015) |
Art. 16. (Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 1/2015) |
Art. 17. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2015 e successive modifiche) |
Art. 18. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 1/2015) |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2015) |
Art. 20. (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 1/2015) |
Art. 21. (Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 1/2015) |
Art. 22. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 1/2015) |
§ 2.2.8 - L.R. 22 marzo 2019, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche.
(B.U. 26 marzo 2019, n. 25)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) al comma 2 le parole da: “anche con dibattiti” e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un’efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.”;
b) al comma 3 le parole: “su cui il Consiglio medesimo si esprime ai sensi del comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “su cui la medesima commissione può formulare atti di indirizzo.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al comma 2 le parole da: “e delle commissioni consiliari” e fino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 3 dopo le parole: “alla formulazione delle osservazioni” sono aggiunte le seguenti: “da trasmettere ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 6.”;
c) al comma 4 le parole: “ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con risoluzione della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 6.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1.Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. (Partecipazione al dialogo politico)
1. Il Consiglio e la Giunta regionale partecipano alle iniziative promosse dalle Camere nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee di cui all’articolo 9 della l. 234/2012.”.
Art. 7. (Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) al comma 1 le parole da: “nonché” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento e adotta ogni misura necessaria per prevenire l’avvio di procedure di infrazione o per porre fine a quelle già avviate nei confronti dell’Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione.”;
b) al comma 2 dopo le parole: “e di indirizzo” sono inserite le seguenti: “emanati dagli organi” e le parole da: “le relative risultanze” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “una relazione contenente le relative risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
“b bis) reca le misure necessarie per prevenire l’avvio di procedure di infrazione o per porre fine a quelle già avviate nei confronti dell’Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione;”;
b) all’alinea del comma 2 le parole da: “l’adempimento” fino a: “comporti:” sono sostituite dalle seguenti: “qualora l’adempimento degli obblighi europei comporti:”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) al comma 1 le parole: “, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dei lavori,” sono soppresse;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole da: “ed approva” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “ed approva, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale entro il 30 giugno.”.
Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 della
1. All’articolo 11 della
a) al comma 1:
1) le parole: “in ambito europeo” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea”;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
“h) le risultanze della verifica sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea contenute nella relazione di cui all’articolo 8, comma 2 nonché l’elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;”;
3) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i bis) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell’anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell’Unione europea di interesse regionale.”;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Sulla relazione informativa annuale di cui al comma 1, il Consiglio regionale formula eventuali atti di indirizzo alla Giunta, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei.
1 ter. Sulla relazione informativa annuale di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia di affari europei può consultare gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione alle attività europee della Regione.”.
Art. 12. (Modifiche all’articolo 12 della
1. All’articolo 12 della
a) al comma 1 dopo le parole: “dell’Unione europea.” sono aggiunte le seguenti: “dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che provvede ad informare la commissione consiliare permanente competente.”;
b) al comma 3 le parole: “o alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “, conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, prevenire l’avvio di procedure di infrazione o porre fine a quelle già avviate nei confronti dell’Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione,” e dopo le parole: “legge regionale europea” sono inserite le seguenti: “relativa all’anno in corso”.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 13 della
1. All’articolo 13 della
a) al comma 2 le parole: “a valutare l’opportunità” sono sostituite dalle seguenti: “ad avviare i procedimenti necessari al fine”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.”.
Art. 14. (Sostituzione della rubrica del capo V della
1. La rubrica del capo V della
Art. 15. (Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazione e sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea”;
b) al comma 1 dopo le parole: “a tale scopo” sono aggiunte le seguenti: “nonché rende accessibile ai cittadini, anche attraverso l’aggregazione dei sistemi informativi esistenti, tutte le informazioni relative a bandi e programmi dell’Unione europea”;
c) il comma 2 è sostituto dal seguente:
“2. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono, anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle attività dell’Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell’idea di Europa, della storia dell’integrazione europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea. A tal fine, è istituita la settimana della cultura europea che si svolge, ogni anno, a partire dal 9 maggio.”;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono gli enti locali del territorio nella partecipazione a gemellaggi con le autorità locali e regionali degli altri Stati membri dell’Unione europea nell’ambito dei programmi dell’Unione europea in favore dello sviluppo della cittadinanza europea e del rafforzamento dell’identità e dello spirito europeo tra i cittadini.
2 ter. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 2 bis, il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può adottare iniziative e promuovere progetti da finanziare con risorse del proprio bilancio senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo e nel limite delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.”.
Art. 16. (Inserimento dell’articolo 15 bis nella
1. Dopo l’articolo 15, nel capo V, è inserito il seguente:
“Art. 15 bis. (Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e di investimento dell’Unione europea)
1. La Regione, al fine assicurare la piena attuazione delle politiche europee che contribuiscono allo sviluppo regionale, partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. Il Consiglio regionale, nell’ambito delle proprie competenze, approva, su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, gli atti di indirizzo propedeutici all’elaborazione della programmazione regionale relativa alle politiche di sviluppo, coesione e di investimento europee.
3. Con riferimento all’implementazione delle politiche di sviluppo, coesione e di investimento, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.”.
Art. 17. (Modifiche all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“e) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, i gemellaggi tra istituzioni locali e accordi di cooperazione e partenariato istituzionale con enti territoriali di Stati terzi per favorire lo sviluppo della cooperazione con relazioni stabili e continue, al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale;”;
b) al comma 2 le parole: “su impulso della” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso la”.
Art. 18. (Modifica all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 19. (Modifiche all’articolo 19 della
1. All’articolo 19 della
a) alla rubrica dopo la parola: “organizzative” sono inserite le seguenti: “e disposizioni finali”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni legislative vigenti ed al regolamento dei lavori del Consiglio regionale.”.
Art. 20. (Modifica dell’articolo 20 della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della
Art. 21. (Abrogazione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
Art. 22. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis. (Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 15, comma 2, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” della voce di spesa denominata: “Spese per l’informazione ed il sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea” la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019 e a euro 120.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione, rispettivamente, per l’anno 2019, delle risorse iscritte per le medesime finalità nel programma 01 della missione 01, ai sensi dell’articolo 1 della