§ 13.3.236 - Regolamento 16 gennaio 2019, n. 128.
Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:16/01/2019
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Istituzione e obiettivi
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Struttura amministrativa e di gestione
Art. 4.  Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 5.  Funzioni del consiglio di amministrazione
Art. 6.  Programmazione pluriennale e annuale
Art. 7.  Presidente del consiglio di amministrazione
Art. 8.  Riunioni del consiglio di amministrazione
Art. 9.  Regole di voto del consiglio di amministrazione
Art. 10.  Comitato esecutivo
Art. 11.  Responsabilità del direttore esecutivo
Art. 12.  Bilancio
Art. 13.  Stesura del bilancio
Art. 14.  Esecuzione del bilancio
Art. 15.  Rendicontazione finanziaria e discarico
Art. 16.  Regole finanziarie
Art. 17.  Disposizioni generali
Art. 18.  Direttore esecutivo
Art. 19.  Esperti nazionali distaccati e altro personale
Art. 20.  Status giuridico
Art. 21.  Privilegi e immunità
Art. 22.  Regime linguistico
Art. 23.  Trasparenza e protezione dei dati
Art. 24.  Lotta contro la frode
Art. 25.  Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Art. 26.  Responsabilità
Art. 27.  Valutazione
Art. 28.  Indagini amministrative
Art. 29.  Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
Art. 30.  Accordo sulla sede e condizioni operative
Art. 31.  Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
Art. 32.  Disposizioni transitorie relative al personale
Art. 33.  Disposizioni transitorie di bilancio
Art. 34.  Abrogazione
Art. 35.  Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 13.3.236 - Regolamento 16 gennaio 2019, n. 128.

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio

(G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 30)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 165, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (3) con lo scopo di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire, a livello di Unione, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua.

(2) Fin dalla sua istituzione nel 1975 il Cedefop ha svolto un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo di una politica comune di istruzione e formazione professionale. Al tempo stesso il concetto di formazione professionale e l'importanza attribuitagli sono mutati sotto l'influsso dell'evoluzione dei mercati del lavoro, degli sviluppi tecnologici, in particolare nel settore digitale, e della crescente mobilità della forza lavoro. Questi fattori rendono ancora più complessa la sfida di far meglio corrispondere le competenze e le qualifiche a una domanda in costante evoluzione. Le politiche di formazione professionale si sono evolute di conseguenza e comprendono una varietà di strumenti e iniziative, compresi quelli relativi alle competenze e alle qualifiche e la convalida dell'apprendimento, che superano necessariamente i confini tradizionali dell'istruzione e della formazione professionale. È opportuno pertanto definire chiaramente la natura delle attività del Cedefop in modo da meglio riflettere le sue attività attuali, che vanno oltre l'istruzione e la formazione professionale e comprendono il lavoro sulle competenze e sulle qualifiche, e, per riflettere tali sviluppi, è opportuno adeguare la terminologia utilizzata per descrivere gli obiettivi e i compiti del Cedefop.

(3) La relazione di valutazione del Cedefop del 2013 ha concluso che fosse opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 337/75 per includere il lavoro del Cedefop in materia di competenze tra i suoi compiti e per integrare più chiaramente il suo operato in materia di comunicazione delle politiche e di strumenti e iniziative comuni a livello europeo.

(4) Il sostegno all'attuazione di una politica di istruzione e formazione professionale dovrà concentrarsi sull'interazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, al fine di assicurare che le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite sostengano l'apprendimento permanente, l'integrazione e l'occupabilità in un contesto di mercati del lavoro in evoluzione e rispondano alle esigenze dei cittadini e della società.

(5) Il regolamento (CEE) n. 337/75 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento.

(6) Le norme che disciplinano il Cedefop dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della sua natura tripartita, in conformità con i principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(7) Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero il Cedefop, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. È inoltre necessario uno stretto coordinamento con la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF). Nel suo lavoro il Cedefop dovrebbe pertanto integrare il lavoro dell'ETF, di Eurofound e dell'EU-OSHA laddove le agenzie abbiano ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa. Il Cedefop dovrebbe sfruttare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie e, nelle sue attività, evitare duplicazioni con quelle dell'ETF, di Eurofound, dell'EU-OSHA e della Commissione. Il Cedefop dovrebbe inoltre cercare, ove pertinente, di cooperare in modo efficiente con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e degli organismi esterni specializzati.

(8) La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione del Cedefop.

(9) La natura tripartita di Eurofound, EU-OSHA e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.

(10) Per semplificare il processo decisionale del Cedefop e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente la programmazione pluriennale dei lavori e il programma di lavoro annuale del Cedefop, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultimo. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.

(11) Per garantire il buon funzionamento del Cedefop, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche, affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività del Cedefop.

(12) Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione dovrebbe essere possibile, per il comitato esecutivo, ove necessario per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.

(13) Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva del Cedefop, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).

(14) Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.

(15) Il Cedefop gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.

(16) Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative al Cedefop dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (4) prevede che il Cedefop effettui valutazioni ex ante ed ex post per tutti i programmi e le attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione dal Cedefop nella sua programmazione pluriennale e annuale.

(17) Per garantire la piena autonomia e indipendenza del Cedefop e consentirgli di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, il Cedefop dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al Cedefop per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti del Cedefop dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.

(18) I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Cedefop dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). Il Cedefop dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità del Cedefop e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(19) Le disposizioni relative al personale del Cedefop dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione («regime applicabile agli altri agenti»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5).

(20) Il Cedefop dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario il Cedefop dovrebbe adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 della Commissione (7).

(21) È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività del Cedefop in attesa dell'attuazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

 

Art. 1. Istituzione e obiettivi

1. È istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) sotto forma di Agenzia dell'Unione.

2. L'obiettivo del Cedefop è di sostenere la promozione, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale, nonché di competenze e di qualifiche, collaborando con la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali.

A tal fine il Cedefop promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi, tra cui conclusioni basate sulla ricerca, e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali, allo scopo dell'elaborazione delle politiche.

 

     Art. 2. Compiti

1. Il Cedefop ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:

a) analizza le tendenze delle politiche e dei sistemi in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche e fornisce analisi comparative degli stessi nei diversi paesi;

b) analizza le tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze e alle qualifiche, all'istruzione e alla formazione professionale;

c) analizza e contribuisce agli sviluppi relativi alla progettazione e all'attribuzione delle qualifiche, alla loro organizzazione in settori e alla loro funzione nel mercato del lavoro e in relazione all'istruzione e alla formazione professionale, al fine di promuoverne la trasparenza e il riconoscimento;

d) analizza e contribuisce ai progressi nell'ambito della convalida dell'apprendimento non formale e informale;

e) svolge o commissiona studi ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;

f) offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;

g) contribuisce, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati di fatto, all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;

h) diffonde informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell'istruzione e della formazione professionale nella promozione e nel sostegno dell'occupabilità degli individui, della produttività delle imprese e dell'apprendimento permanente;

i) gestisce e mette a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei decisori politici, delle parti sociali e di altre parti interessate strumenti, set di dati e servizi relativi all'istruzione e alla formazione professionale, alle abilità, alle qualifiche e alle occupazioni.

j) definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell'articolo 29, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.

2. Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze del Cedefop e di tutti gli studi che esso ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

3. Nelle sue attività il Cedefop tiene conto dei legami esistenti tra l'istruzione e la formazione professionale da un lato e gli altri settori dell'istruzione e della formazione dall'altro.

4. Il Cedefop può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti il Cedefop mantiene uno stretto dialogo in particolare con gli organismi specializzati che si occupano di politiche in materia di istruzione e formazione professionale nonché di competenze e di qualifiche, siano essi pubblici o privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli istituti d'istruzione, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, il Cedefop coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'ETF, Eurofound e l'EU-OSHA, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL CEDEFOP

 

     Art. 3. Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione del Cedefop comprende:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un comitato esecutivo;

c) un direttore esecutivo.

 

SEZIONE 1

consiglio di amministrazione

 

     Art. 4. Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d) tre membri in rappresentanza della Commissione;

e) un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.

Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto.

Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i candidati designati rispettivamente dagli Stati membri e dalle organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d).

La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e).

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1.

3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali del Cedefop, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

4. Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione a qualsiasi conflitto di interesse. Il Cedefop pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

5. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

6. Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

 

     Art. 5. Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) fornisce gli orientamenti strategici delle attività del Cedefop;

b) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione del Cedefop, contenente il programma di lavoro pluriennale del Cedefop e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;

c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale del Cedefop ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio del Cedefop a norma del capo III;

d) adotta una relazione annuale consolidata delle attività del Cedefop con una valutazione relativa alle attività, le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata;

e) adotta le regole finanziarie applicabili al Cedefop conformemente all'articolo 16;

f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto dal Cedefop di cui all'articolo 19;

h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione del Cedefop;

i) adotta il proprio regolamento interno;

j) esercita nei confronti del personale del Cedefop, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

k) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

l) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 18;

m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

n) adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;

o) monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

p) autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 29.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

 

     Art. 6. Programmazione pluriennale e annuale

1. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera e) del presente regolamento, ogni anno il direttore esecutivo redige una bozza di documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale e un programma di lavoro annuale conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

2. Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione la bozza di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, la bozza di documento di programmazione è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il direttore esecutivo presenta eventuali versioni aggiornate di tale documento secondo la stessa procedura. Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3. Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, evitando sovrapposizioni con la programmazione di altre agenzie. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 29, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.

4. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 3 e comprende:

a) gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;

b) una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste volte ad aumentare l'efficienza;

c) un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività;

d) possibili azioni per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali conformemente all'articolo 29.

Esso indica chiaramente quali azioni sono state aggiunte, modificate o soppresse rispetto all'esercizio finanziario precedente.

5. Quando al Cedefop è assegnata una nuova attività, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.

6. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 27.

L'assegnazione al Cedefop di una nuova attività finalizzata all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 è presa in considerazione nella sua programmazione finanziaria e delle risorse, fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio («autorità di bilancio»).

 

     Art. 7. Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:

a) uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri;

b) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;

c) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e

d) uno tra i membri che rappresentano la Commissione.

Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2. La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

 

     Art. 8. Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività del Cedefop.

5. Il Cedefop provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. Regole di voto del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 18, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il presidente partecipa al voto.

4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

 

SEZIONE 2

comitato esecutivo

 

     Art. 10. Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo:

a) prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione;

b) monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

3. Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e le questioni di bilancio.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo si riunisce tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.

 

SEZIONE 3

direttore esecutivo

 

     Art. 11. Responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione del Cedefop secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale del Cedefop.

5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati al Cedefop dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:

a) la gestione corrente del Cedefop, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c) l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità con la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

d) tenendo conto delle esigenze connesse alle attività del Cedefop e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne del Cedefop, incluse, ove necessario, le funzioni di supplenza che possono riguardare la gestione quotidiana del Cedefop;

e) la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

f) l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;

g) l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività del Cedefop e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

h) la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 27 e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;

i) l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili al Cedefop;

j) la predisposizione della bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese del Cedefop, come parte del documento di programmazione del Cedefop, nonché l'esecuzione del bilancio del Cedefop;

k) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

l) l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno del Cedefop;

m) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

n) l'elaborazione di una strategia antifrode del Cedefop e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;

o) se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.

6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti del Cedefop, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione del Cedefop con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni amministrative del Cedefop.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 12. Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese del Cedefop sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio del Cedefop. L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno civile.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Cedefop devono risultare in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate del Cedefop comprendono:

a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;

b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dal Cedefop;

d) eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori del Cedefop a norma dell'articolo 29.

4. Le spese del Cedefop comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

 

     Art. 13. Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone una bozza di previsione provvisoria delle entrate e delle spese del Cedefop, comprendente la pianta organica, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

La bozza di previsione provvisoria si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

2. Sulla base della bozza di previsione provvisoria, il consiglio di amministrazione adotta una bozza di previsione delle entrate e delle spese del Cedefop per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. La Commissione trasmette la bozza di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione del Cedefop.

4. Sulla base della bozza di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la pianta organica nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo del bilancio generale dell'Unione destinato al Cedefop.

6. L'autorità di bilancio adotta la pianta organica del Cedefop.

7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio del Cedefop. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, si procede agli opportuni adeguamenti. Qualsiasi modifica apportata al bilancio del Cedefop, compresa la pianta organica, è adottata secondo la medesima procedura.

8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio del Cedefop si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

 

     Art. 14. Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio del Cedefop.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

 

     Art. 15. Rendicontazione finanziaria e discarico

1. Il contabile del Cedefop invia i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).

2. Il Cedefop trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

3. Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Cedefop per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del Cedefop per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi del Cedefop per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi del Cedefop per l'esercizio N.

6. Entro il 1 luglio dell'anno N + 1 il contabile del Cedefop trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

 

     Art. 16. Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili al Cedefop sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento del Cedefop e previo accordo della Commissione.

 

CAPO IV

PERSONALE

 

     Art. 17. Disposizioni generali

1. Al personale del Cedefop si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2. Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

 

     Art. 18. Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo del Cedefop a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non ritarda indebitamente la nomina.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo il Cedefop è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri del Cedefop.

4. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

5. A un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non è permesso partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 3.

7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

 

     Art. 19. Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Il Cedefop può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.

2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso il Cedefop.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 20. Status giuridico

1. Il Cedefop è un'agenzia dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri il Cedefop ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle normative nazionali. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. Il Cedefop ha sede a Salonicco.

4. Il Cedefop ha la facoltà di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la sua cooperazione con le pertinenti istituzioni dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.

 

     Art. 21. Privilegi e immunità

Al Cedefop e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

 

     Art. 22. Regime linguistico

1. Al Cedefop si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (9).

2. I servizi di traduzione necessari al funzionamento del Cedefop sono prestati dal Centro di traduzione.

 

     Art. 23. Trasparenza e protezione dei dati

1. Il Cedefop svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.

2. Ai documenti in possesso del Cedefop si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

3. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4. Il trattamento di dati personali da parte del Cedefop è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte del Cedefop, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

 

     Art. 24. Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), entro il 21 agosto 2019 il Cedefop aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dal Cedefop.

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a contratti finanziati dal Cedefop, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14).

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione del Cedefop contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

 

     Art. 25. Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Ove necessario il Cedefop adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza del Cedefop comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

 

     Art. 26. Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del Cedefop è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal Cedefop.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale il Cedefop risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità individuale del personale nei confronti del Cedefop è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

 

     Art. 27. Valutazione

1. In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, il Cedefop effettua valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative.

2. Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati del Cedefop in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato del Cedefop e le conseguenze finanziarie di tale modifica.

3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

 

     Art. 28. Indagini amministrative

Le attività del Cedefop sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

 

     Art. 29. Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il Cedefop può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine il Cedefop può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.

2. Il Cedefop è aperto alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori del Cedefop, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da esso intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.

 

     Art. 30. Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Cedefop nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra il Cedefop e lo Stato membro in cui si trova la sede.

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento del Cedefop, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione, istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/75, rimangono in carica e continuano a esercitare le funzioni di tale consiglio di cui all'articolo 5 del presente regolamento fino alla nomina dei membri e dell'esperto indipendente del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie relative al personale

1. Il direttore del Cedefop, nominato a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 337/75, assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

2. Nel caso di una procedura di selezione e di nomina in corso del direttore esecutivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/75 si applica fino al completamento di tale procedura.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 337/75. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento in conformità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

L'ufficio di collegamento del Cedefop operativo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è mantenuto.

 

     Art. 33. Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/75, è espletata conformemente all'articolo 12 bis di tale regolamento.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 34. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 337/75 è abrogato e i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 35. Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione

Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/75 rimangono in vigore dopo il 20 febbraio 2019, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 36. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 49.

(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.

(3) Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

(4) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(5) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(6) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(10) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43);

(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).