| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Emilia Romagna | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.1 agricoltura | 
| Data: | 03/06/2019 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997 | 
| Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 | 
| Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 | 
§ 3.1.92 - L.R. 3 giugno 2019, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. 14 aprile 1995, n. 37"
(B.U. 3 giugno 2019, n. 173)
				Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della 
				1. Al comma 2 dell'articolo 1 della 
				     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della 
				1. Il comma 4 dell'articolo 2 della 
"4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1."
				     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della 
				1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della