§ 5.1.131 - L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.
Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:03/10/2018
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 8/1995)
Art. 2.  (Integrazioni all’articolo 2 della l.r. 8/1995)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 3 ter alla l.r. 8/1995)
Art. 4.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.131 - L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 4 ottobre 2018, n. 100)

 

Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 8/1995)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono inseriti i seguenti:

“1 bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell’ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 31 agosto 2018, versino in condizione di grave disagio socio – economico e all’interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza.

1 ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2018, trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio.

1 quater. Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1 bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l’attestazione della condizione di grave disagio socio – economico del nucleo familiare.

1 quinquies. In deroga alla normativa regionale vigente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis è assegnato, per la durata di cinque anni, l’alloggio occupato in via provvisoria. Trascorsi i cinque anni l’assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all’assegnazione originaria.

1 sexies. Agli alloggi assegnati in via temporanea secondo le disposizioni di cui al comma 1 quinquies non si applicano gli articoli 32 e 59 ter della l.r. 32/1996 e l’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)”.

 

     Art. 2. (Integrazioni all’articolo 2 della l.r. 8/1995)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/1995 è inserito il seguente:

“1 bis. Su richiesta dell’occupante senza titolo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo o a permanenza temporanea di cui ai commi 1 e 1 bis dell’articolo 1, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25 per cento delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello, in corso di validità, è inferiore a 8.000,00 euro è consentito il versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 10 per cento delle somme dovute.”

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 3 ter alla l.r. 8/1995)

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 8/1995 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter.

1. Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate.

2. In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l’eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione.

3. In caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla l.r. 32/1996, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.”.

 

     Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.