Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 25/01/2019 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Principi e finalità. |
Art. 2. Individuazione dei distretti turistici regionali. |
Art. 3. Protocollo d'intesa. |
Art. 4. Interventi a sostegno dei distretti turistici regionali. |
Art. 5. Zone a burocrazia zero. |
Art. 6. Nautica da diporto. |
Art. 7. Piano di sviluppo turistico e Piano esecutivo annuale - L.R. 8/2008. |
Art. 8. Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, d.l. 70/2011. |
Art. 9. Modifiche alla L.R. 8/2008. |
Art. 10. Norma transitoria. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 4.8.60 - L.R. 25 gennaio 2019, n. 2. [1]
Norme in materia di distretti turistici regionali, "Zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla L.R. 8/2008.
(B.U. 25 gennaio 2019, n. 17)
Art. 1. Principi e finalità.
1. La Regione, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, del
2. I distretti turistici regionali hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Art. 2. Individuazione dei distretti turistici regionali.
1. I distretti turistici regionali sono istituiti su specifica richiesta di enti locali, reti di imprese turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.
2. I distretti turistici regionali comprendono aree geograficamente omogenee. Per ogni distretto turistico è richiesta la partecipazione di almeno tre comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a cinquecento posti letto.
3. L'istituzione dei distretti turistici regionali comprende le seguenti fasi:
a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali, con individuazione di un ente capofila scelto tra i soggetti pubblici aderenti;
b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;
c) indizione da parte dell'ente capofila individuato ai sensi dell'articolo 3 e d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo di una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex articolo 14-bis della
d) [abrogata];
e) presa d'atto da parte della Giunta regionale;
Art. 3. Protocollo d'intesa.
1. Il protocollo di intesa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), contiene:
a) l'individuazione, tra i soggetti pubblici aderenti, dell'ente capofila del partenariato e del distretto con responsabilità dell'iter amministrativo;
b) le linee progettuali del distretto turistico regionale con le ricadute di ordine burocratico, fiscale e imprenditoriale che ne derivano.
Art. 4. Interventi a sostegno dei distretti turistici regionali.
1. Nell'ambito dei distretti turistici regionali, la Regione può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, d'intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, progetti pilota al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:
a) riqualificare le aree del distretto;
b) realizzare opere infrastrutturali;
c) realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale;
d) promuovere l'introduzione di nuove tecnologie.
Art. 5. Zone a burocrazia zero.
1. La Regione nell'ambito dei distretti turistici regionali, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche d'intesa con i ministeri competenti, l'istituzione di "zone a burocrazia zero".
Art. 6. Nautica da diporto.
1. I distretti turistici regionali, di concerto con la Regione e l'Agenzia del demanio e alla luce delle semplificazioni introdotte dall'articolo 3, comma 7, del
Art. 7. Piano di sviluppo turistico e Piano esecutivo annuale -
1. La Regione, in sede di redazione e di aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della
Art. 8. Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4,
1. È inoltre riconosciuto quale distretto turistico regionale, il distretto turistico "Altopiano della Sila" istituito con decreto n. 595 del 29 dicembre 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
Art. 9. Modifiche alla
1. Sono apportate le seguenti modifiche alla
a) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai distretti turistici regionali";
b) all'articolo 5 le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai distretti turistici regionali";
c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 2 dell'articolo 8, le parole "Sistemi Turistici Locali" sono sostituite dalle parole "distretti turistici regionali";
e) al comma 2 dell'articolo 9, le parole "Sistemi Turistici Locali (STL)" sono sostituite dalle parole "distretti turistici regionali";
f) al comma 1 dell'articolo 14, le parole "sistema locale" sono sostituite dalle parole "distretto turistico regionale";
g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, le parole "Sistema Turistico Locale" sono sostituite dalle parole "distretto turistico regionale".
Art. 10. Norma transitoria.
1. Nelle more dell'attuazione della presente legge continuano a trovare applicazione le norme relative ai sistemi turistici locali di cui alla
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla