§ 4.7.60 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 52.
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:28/12/2018
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2001)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 5/2001)
Art. 3.  (Norma Finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.60 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

(B.U. 29 dicembre 2018, n. 130)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2001)

1. All'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Azienda fornisce il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.»

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 5/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 5/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’alinea, dopo la parola “AZIENDA” sono inserite le seguenti: “al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20,”;

b) alla lettera a), dopo la parola «determinata» sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza,”;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d bis) trasferimento delle risorse destinate, dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie, alle finalità di cui alla legge regionale 14 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi e istituzionale del Registro regionale)”.

 

     Art. 3. (Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 5.100.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 15, programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 — 2021 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive all'annualità 2021, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.