Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 16/07/2019 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Celebrazioni) |
Art. 3. (Attuazione) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.286 - L.R. 16 luglio 2019, n. 20.
Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio.
(B.U. 17 luglio 2019, n. 28)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, intende valorizzare l'apporto di un illustre abruzzese quale Gabriele D'Annunzio all'evoluzione storica, sociale e culturale della Repubblica in occasione dell'impresa di Fiume del 12 settembre 1919.
Art. 2. (Celebrazioni)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione organizza un evento celebrativo da tenere nel mese di settembre 2019 nella città di Pescara e nei luoghi dannunziani delle quattro province in occasione del centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio.
2. Per le medesime finalità, la Regione favorisce iniziative di gemellaggio con la Repubblica di Croazia.
Art. 3. (Attuazione)
1. L'organizzazione dell'evento di cui all'articolo 2 è demandata alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, per quanto di rispettiva competenza, individuano il programma e le strutture preposte all'adempimento degli atti necessari all'attuazione dello stesso.
2. Il coordinamento delle attività organizzative di cui al comma 1 è attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. In considerazione della rilevanza dell'evento l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuoverà forme di sponsorizzazione dell'evento o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi [1].
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di Euro 150.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 03, numero 4107 denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume".
2. La copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 150.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, del Consiglio regionale e della Regione Abruzzo, in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume" numero 4107 per euro 150.000,00;
b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 01, capitolo di spesa numero 2022 denominato "Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione" per euro 100.000,00;
c) in aumento parte entrata del bilancio del Consiglio regionale: Titolo II, Tipologia 101, categoria 02, capitolo numero 1001, di euro 50.000,00 da imputare al Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa numero 4107 denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume";
d) in diminuzione parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa numero 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 50.000,00;
e) in aumento parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo numero 11102.3 denominato "Trasferimento fondi al Consiglio regionale per spese di funzionamento" per euro 50.000,00.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della