Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 04/07/2019 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e Finalità) |
Art. 2. (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione) |
Art. 3. (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata) |
Art. 4. (Esclusioni) |
Art. 5. (Equo compenso e clausole vessatorie) |
Art. 6. (Relazione annuale) |
Art. 7. (Disposizioni transitorie) |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 4.2.81 - L.R. 4 luglio 2019, n. 15.
Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso.
(B.U. 10 luglio 2019, n. 118 Speciale)
Art. 1. (Oggetto e Finalità)
1. La presente legge tutela le prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati o delle imprese o rese su incarico affidato dall'amministrazione regionale, da un ente dipendente o da una società controllata dalla Regione.
2. La presente legge ha altresì l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'evasione fiscale.
Art. 2. (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)
1. La presentazione di istanza autorizzativa, di istanza di intervento diretto o di istanza di deposito prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali è corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell'incarico sottoscritte dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del
2. Alle lettere di incarico di cui al comma 1 è allegato un "Documento di sintesi di affidamento degli incarichi" sottoscritto dal committente e da tutti i liberi professionisti incaricati.
3. Il documento di sintesi di affidamento degli incarichi indica tutti i professionisti concorrenti alla definizione della pratica, le loro mansioni ed i rispettivi compensi pattuiti.
4. Eventuali variazioni di accordo economico in corso d'opera sono integrate e sottoscritte tra le parti e comunicate all'ente attraverso il documento di sintesi di affidamento degli incarichi.
5. Ogni qual volta subentri in corso d'opera un professionista non presente nel documento di sintesi di affidamento degli incarichi, il documento è integrato con l'indicazione dei dati del professionista, del compenso e delle mansioni.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini e Collegi professionali della regione Abruzzo, la Giunta regionale approva, per ciascuna tipologia di procedimento, il modello di "Documento di sintesi di affidamento degli incarichi".
Art. 3. (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L'amministrazione, al momento della ricezione della documentazione attestante la fine lavori o comunque alla conclusione dell'iter oggetto di precedenti atti autorizzativi rilasciati o di istanze ad intervento diretto precedentemente pervenute, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti incaricati, nei modi previsti al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, o sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in pendenza di procedure concorsuali dei soggetti beneficiari delle prestazioni professionali.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni di attuazione, provvedendo anche ad individuare ulteriori fattispecie eventualmente ostative alla produzione dell'attestazione del pagamento dei compensi professionali.
Art. 4. (Esclusioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non trovano applicazione qualora gli interventi di cui all'articolo 2 siano assistiti da contributi pubblici che coprono le spese tecniche.
Art. 5. (Equo compenso e clausole vessatorie)
1. La Regione, gli enti dipendenti e le società controllate garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti ai professionisti, il diritto all'equo compenso e contrastano l'inserimento delle clausole vessatorie, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia ed, in particolare, dell'articolo 24, comma 8, del
2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società controllate. L'atto di indirizzo dispone, in particolare, che:
a) negli atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi, i compensi professionali sono determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara nei casi previsti dalla legislazione statale;
b) per gli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la definizione dei compensi e quelli dovuti a coloro che svolgono professioni non organizzate di cui alla
c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale, è introdotto il divieto di clausole vessatorie come definite dall'articolo 13-bis della
3. La Regione promuove l'applicazione degli indirizzi di cui al comma 2 da parte degli enti locali nello svolgimento delle procedure di affidamento degli incarichi professionali.
Art. 6. (Relazione annuale)
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in materia di professioni sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.
Art. 7. (Disposizioni transitorie)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti in corso.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).