§ 3.4.90 - L.R. 14 agosto 2019, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:14/08/2019
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 81 della l.r. 23/2018)
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lettera d) della l.r. 23/2018)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 106 della l.r. 23/2018)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 3.4.90 - L.R. 14 agosto 2019, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018.

(B.U. 16 agosto 2019, n. 128 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 81 della l.r. 23/2018)

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituita dalla seguente:

"q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;".

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lettera d) della l.r. 23/2018)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 23/2018 le parole "per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare" sono autenticamente interpretate nel senso che il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo e in ciascun anno solare, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un mese, ovvero trenta giorni, indipendentemente dalle volte in cui si tiene il mercato.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 106 della l.r. 23/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della l.r. 23/2018 dopo le parole "riuniti in associazione, societa"' sono inserite le seguenti ", cooperativa".

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).