§ 94.1.j5 - L. 17 gennaio 2019, n. 11.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:17/01/2019
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.j5 - L. 17 gennaio 2019, n. 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

(G.U. 12 febbraio 2019, n. 36)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     ACCORDO [1]

     TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

     E

     IL GOVERNO DEL GIAPPONE

     CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA DI DIFESA

 

     Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (d'ora in avanti denominati «le Parti»),

     Tenuto conto delle esistenti relazioni di cooperazione tra le Parti nell'area della sicurezza;

     Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016;

     Tenuto conto del Partenariato Individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014;

     Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa cui le Parti parteciperanno, possa contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e

     Consapevoli della necessità di regolamentare i termini e le condizioni con cui verrà disciplinato il trasferimento degli equipaggiamenti e di tecnologia di difesa;

     Hanno concordato quanto segue:

 

     Art. 1.

     1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e delle previsioni del presente Accordo, metterà a disposizione dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa che verranno definiti in conformità alle previsioni del seguente comma 2.

     2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa saranno reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi tra cui la redditività commerciale o la sicurezza dei rispettivi Paesi, e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e quale tecnologia di difesa saranno trasferiti sulla base dei progetti stabiliti in conformità alle previsioni del comma 2 dell'articolo 1, verrà istituito un Comitato congiunto.

     2. Tale Comitato congiunto sarà composto da due sezioni nazionali.

     La sezione italiana sarà composta da:

     due rappresentanti del Ministero della difesa; e

     un rappresentante del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

     La sezione giapponese sarà composta da:

     un rappresentante del Ministero della difesa;

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e

     un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria.

     3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno comunicate alle rispettive sezioni nazionali per il tramite dei canali diplomatici.

     4. Sulla base di tali informazioni, comunicate in conformità alle previsioni del precedente comma 3, il Comitato congiunto definirà quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno oggetto di trasferimento.

     5. Al fine di attuare il presente Accordo, le competenti Autorità delle Parti concluderanno discendenti intese di dettaglio che, inter alia, specificheranno quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, le persone che si occuperanno del trasferimento, nonchè i concreti termini e condizioni del trasferimento. Le Autorità competenti del Governo del Giappone saranno il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria; l'Autorità competente del Governo della Repubblica italiana sarà il Ministero della difesa.

 

     Art. 3.

     1. Ciascuna Parte utilizzerà gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonchè con quegli ulteriori scopi che potranno essere definiti nelle intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzerà tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini.

     2. Ciascuna Parte non effettuerà alcun trasferimento a qualsiasi persona nè a qualsiasi funzionario o agente, compresi eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte, nè a qualsiasi altro Governo, del diritto di proprietà o di possesso di qualsiasi equipaggiamento o tecnologia di difesa trasferito ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso della Parte che ha eseguito il trasferimento di tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

 

     Art. 4.

     Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e in conformità agli altri accordi internazionali applicabili tra le Parti, dovrà prendere le misure necessarie per la protezione delle informazioni classificate scambiate con l'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

 

     Art. 5.

     Il presente Accordo e tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte saranno concretamente attuati nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

 

     Art. 6.

     Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e di tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte sarà risolta esclusivamente attraverso consultazioni tra le Parti.

 

     Art. 7.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, mediante scambio di Note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo.

     2. Il presente Accordo potrà essere emendato mediante accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi emendamento al presente Accordo seguirà le medesime procedure per la sua entrata in vigore.

     3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente verrà automaticamente rinnovato ogni anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di terminare il presente Accordo.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella lingua inglese.


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2019 (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 maggio 2019, n. 114).