§ 93.2.409 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144.
Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:08/11/2018
Numero:144


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 93.2.409 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144.

Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

(G.U. 29 dicembre 2018, n. 301)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3;

     Considerata la necessità di dover adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, coerentemente con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 245:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonchè i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;

     4) il comma 4 è abrogato;

     b) all'articolo 247:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonchè i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;

     c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020 [1];

     d) all'articolo 402:

     1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certificato di proprietà o» sono soppresse;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.»;

     3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito rispettivamente dalle autorità di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.