Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 08/11/2018 |
Numero: | 144 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 93.2.409 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144.
Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(G.U. 29 dicembre 2018, n. 301)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la necessità di dover adeguare le disposizioni contenute nel
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 245:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonchè i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
4) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 247:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonchè i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020 [1];
d) all'articolo 402:
1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certificato di proprietà o» sono soppresse;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 688, della