Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.1 diritti e libertà fondamentali |
Data: | 03/12/2018 |
Numero: | 150 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 |
Art. 3. Inserimento dell'articolo 5-bis al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 |
Art. 5. Introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 |
Art. 6. Norma transitoria |
§ 74.1.87 - D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
(G.U. 31 gennaio 2019, n. 26)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto la
Visto il
Considerata l'esigenza di assicurare la migliore operatività e continuità dell'azione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
Il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
«3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Art. 3. Inserimento dell'articolo 5-bis al
1. Al
«Art. 5 bis. - 1. I membri del Comitato sono sostituiti, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:
a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;
b) assenza, ancorchè giustificata, a cinque sedute consecutive;
c) dimissioni.
2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
3. II mancato raggiungimento del numero legale per la validità della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.
4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, anche se nominati in sostituzione di altri.
5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessità di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del
1. L'articolo 6 del
«Art. 6. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».
Art. 5. Introduzione dell'articolo 6-bis al
1. Al
«Art. 6 bis. - 1. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.
2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.».
Art. 6. Norma transitoria
1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 è rinnovato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 193