Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 11/01/2019 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. [...] |
Art. 2. Invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 59.4.81 - D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. [1]
Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi.
(G.U. 11 gennaio 2019, n. 9)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della
1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
Art. 2. Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della