§ 27.1.251 - L. 28 settembre 2018, n. 111.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:28/09/2018
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
Art. 4.  Disposizioni diverse


§ 27.1.251 - L. 28 settembre 2018, n. 111.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

(G.U. 29 settembre 2018, n. 227 - S.O. n. 45)

 

Art. 1. Disposizioni generali

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono introdotte, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

     Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

     1. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «18.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 milioni di euro».

     2. All'articolo 3, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «7.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 milioni di euro».

 

     Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

     1. All'articolo 9, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

 

     Art. 4. Disposizioni diverse

     1. All'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato».

     2. All'articolo 18, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale dei corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2017».

 

     Allegato

     (Omissis)