§ 12.6.168 - L. 8 marzo 2019, n. 16.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:08/03/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1. 


§ 12.6.168 - L. 8 marzo 2019, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

(G.U. 9 marzo 2019, n. 58)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 2019, N. 1

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «Banca Carige» sono inseritele seguenti: «(di seguito anche denominata: "Emittente")».

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di credit default swap (CDS)»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22, comma 4»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «in conformità delle decisioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle decisioni».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «è presentate» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;

     al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,:» sono sostituite dalle seguenti: «del Tesoro:»;

     al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle relative disposizioni transitorie».

     All'articolo 8:

     al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento del Tesoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 11:

     il comma è numerato come comma 1.

     All'articolo 17:

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «prestiti di indicati» sono sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicato ai commi 2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;

     al comma 7, le parole: «I decreti indicato ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;

     al comma 9, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

     All'articolo 19:

     al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

     All'articolo 20:

     al comma 2, lettere a) e b), le parole: «del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato regolamento»;

     al comma 6, dopo le parole: «e l'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al comma 9, secondo periodo, le parole: «del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

     Nel capo II, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

     «Art. 21 bis. (Relazione alle Camere) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente decreto.

     2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto».

     All'articolo 22:

     al comma 1, secondo periodo:

     dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019,» e dopo le parole: «quanto a 0,3 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».