Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 03/08/2018 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 31. Coordinamento normativo |
Art. 32. Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017 |
Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 35. Entrata in vigore |
§ 10.2.105 - D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.».
(G.U. 10 settembre 2018, n. 210)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 7, della sopra citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2018;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, del
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del
Art. 4. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13 del
a) al comma 1, la parola «finanziario» è sostituita dalla seguente: «gestionale»;
b) al comma 2, la parola «finanziario» è soppressa;
c) al comma 6, le parole: «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività»; dopo le parole «di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 22 del
1. All'articolo 22 del
a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del
Art. 7. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28, comma 1, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 30 del
1. All'articolo 30 del
a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»;
b) al comma 7, le parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo di controllo.».
Art. 9. Modifiche all'articolo 32 del
1. All'articolo 32 del
a) al comma 1, le parole «delle prestazioni dei volontari associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 34 del
1. All'articolo 34, comma 1, del
Art. 11. Modifiche all'articolo 35 del
1. All'articolo 35 del
a) al comma 1, dopo le parole «dell'attività di volontariato dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «o delle persone aderenti agli enti associati.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».
Art. 12. Modifiche all'articolo 38 del
1. All'articolo 38, comma 2, del
Art. 13. Modifiche all'articolo 56 del
1. All'articolo 56 del
«3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
Art. 14. Modifiche all'articolo 57 del
1. All'articolo 57, comma 2, del
Art. 15. Modifiche all'articolo 59 del
1. All'articolo 59, comma 1, del
a) alla lettera a), la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) alla lettera b), la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.».
Art. 16. Modifiche all'articolo 60 del
1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), del
Art. 17. Modifiche all'articolo 64 del
1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del
Art. 18. Modifiche all'articolo 65 del
1. All'articolo 65 del
a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;
b) al comma 3, dopo la parola «3,» è inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»;
c) al comma 4, la parola «4» è soppressa;
d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».
Art. 19. Modifiche all'articolo 72 del
1. All'articolo 72, comma 3, del
Art. 20. Modifiche all'articolo 76 del
1. All'articolo 76, comma 1, del
Art. 21. Modifiche all'articolo 77 del
1. All'articolo 77 del
a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»;
b) al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».
Art. 22. Modifiche all'articolo 78 del
1. All'articolo 78 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 23. Modifiche all'articolo 79 del
1. All'articolo 79 del
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del
b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.»;
«5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»;
d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» è sostituita con la parola «e» .
Art. 24. Modifiche all'articolo 80 del
1. All'articolo 80, comma 7, del
Art. 25. Modifiche all'articolo 81 del
1. All'articolo 81 del
a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando»;
b) al comma 5, dopo la parola «fruizione,» le parole «in via prevalente» sono soppresse.
Art. 26. Modifiche all'articolo 82 del
1. All'articolo 82, comma 3, del
Art. 27. Modifiche all'articolo 83 del
1. All'articolo 83 del
«4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.».
Art. 28. Modifiche all'articolo 84 del
1. All'articolo 84 del
a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni di volontariato» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»;
b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.».
Art. 29. Modifiche all'articolo 86 del
1. All'articolo 86, comma 16, del
Art. 30. Modifiche all'articolo 87 del
1. All'articolo 87 del
a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»;
b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» e le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»;
c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse.
Art. 31. Coordinamento normativo
1. All'articolo 89 del
a) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Alla
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole «enti del Terzo settore» le parole «non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) o u) del
b) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del
3. All'articolo 16 della
Art. 32. Modifiche all'articolo 101 del
1. All'articolo 101, comma 2, del
Art. 33. Modifiche all'articolo 102 del
1. All'articolo 102, comma 1, del
«a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della
Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 35. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.