Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 formazione professionale |
Data: | 25/10/2018 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 7. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 8. Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 10. Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 21 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 12. Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 13. Modifiche dell’articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 14. Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 15. Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 16. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 17. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 18. Modifiche dell’articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 19. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 20. Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 21. Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 22. Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 23. Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 24. Modifica dell’articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 25. Modifiche dell’articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 26. Modifiche dell’articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 27. Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 28. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 29. Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 30. Modifica dell’articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 31. Norma finanziaria. |
Art. 32. Disposizione transitoria. |
Art. 33. Norme finali. |
Art. 34. Abrogazioni. |
Art. 35. Entrata in vigore. |
§ 5.4.110 - L.R. 25 ottobre 2018, n. 36.
Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.
(B.U. 30 ottobre 2018, n. 108)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2009, n. 3 le parole: “del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e il mercato del lavoro regionale.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della
“a bis) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 21, nonché svolge le altre funzioni previste dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro.”.
4. Dopo la lettera g bis) del comma 2 dell’articolo 2 della
“g ter) svolge le funzioni previste dalla legislazione statale relative alle procedure obbligatorie di consultazione sindacale in materia di licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, apprestando sedi, procedure e strumenti per la gestione delle crisi aziendali e territoriali;
g quater) svolge le funzioni di gestione dell’elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità di cui all’articolo 34 comma 3, del
5. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. Il comitato è composto da:
a) l’assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI);
c) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della
4. Al comma 5 dell’articolo 7 le parole: “o un funzionario delegato” sono sostituite dalle seguenti: “o un suo delegato”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del mercato del lavoro.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 10 della
1. Al comma 5 dell’articolo 10 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 11 della
1. Il comma 5 dell’articolo 11 della
“5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, approva gli standard regionali relativi all’organizzazione dei servizi per il lavoro.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 12 della
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della
Art. 7. Modifiche dell’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della
“0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a);
0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a);
0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera b);”.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della
“c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell’ambito di specifici progetti;”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2 bis. La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“3. L’ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6.”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della
“3 bis. L’ente predispone annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell’anno precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell’Ente.”.
Art. 8. Modifiche dell’articolo 15 della
1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 15 della
“a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l’organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell’ente nonché il coordinamento dell’attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;”.
2. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 15 della
“e) predisporre il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell’articolo 13;”.
3. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 15 della
“f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell’articolo 13;”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della
“5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d’atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all’articolo 21 bis.
5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.”.
Art. 9. Modifica dell’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, per realizzare le seguenti finalità:
a) miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
c) promozione dell’inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili;
d) sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
e) sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
f) promozione della armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
g) costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente;
h) promozione di rapporti convenzionali con gli enti locali e le parti sociali per la diffusione della rete dei servizi;
i) promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 21 della
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della
“1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 20:
a) accoglienza e informazione;
b) orientamento di base;
c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l’analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro;
d) ausilio alla ricerca di un’occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati;
f) incontro domanda offerta di lavoro;
g) accompagnamento all’autoimpiego e informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica:
i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle imprese nonché informazioni sugli incentivi e sulle politiche attive di inserimento lavorativo;
m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 20 a favore dei lavoratori e delle imprese.”.
2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 21 della
“2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via esclusiva:”
3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della
“a bis) la profilazione dell’utente, e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della
“b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;”.
5. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 della
“c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;”.
6. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 della
“d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale;”.
7. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 della
“d bis) gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della
d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione con gli altri enti competenti;
d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.”.
Art. 11. Inserimento dell’articolo 21 bis nella
1. Dopo l’articolo 21 della
“Art. 21 bis. Coordinamento della rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro.
1. Nell’ambito della programmazione regionale in materia di lavoro, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia, formula gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, nonché esercita la vigilanza e il controllo sulla rete stessa.”.
Art. 12. Modifiche dell’articolo 22 della
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della
2. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, svolge attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l’integrazione dei servizi e le azioni in rete.”
3. Al comma 6 dell’articolo 22 della
Art. 13. Modifiche dell’articolo 23 della
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della
2. Il comma 5 dell’articolo 23 della
“5. La Regione promuove, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.”.
Art. 14. Modifiche dell’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 15. Modifiche dell’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 25 della
“e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati ed i Centri per l’impiego, nell’ambito degli indirizzi regionali;”.
3. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 25 della
“g) le modalità di interconnessione al sistema informativo delle politiche del lavoro;”.
Art. 16. Modifiche dell’articolo 26 della
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della
“1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell’articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della
3. Il comma 3 dell’articolo 26 della
“3. Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo anche di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate come individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con gli enti locali, singoli o associati, che potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente costituite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
“3 bis. Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare l’erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e la compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.”.
5. Al comma 4 dell’articolo 26 della
Art. 17. Modifiche dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“Art. 28 Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).
1. La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).
2. Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento e funzionamento della rete regionale pubblica dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, alla fruibilità dei servizi on line da parte dei cittadini e delle imprese. Esso è realizzato secondo i principi e le disposizioni in materia di amministrazione digitale ed in conformità agli standard informatici e statistici del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
3. Il SILV assicura:
a) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
b) l’integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, secondo modelli e standard operativi condivisi;
c) l’erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all’attuazione delle politiche attive e passive del lavoro;
d) l’interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e con gli altri sistemi informativi pubblici.
4. L’ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l’ambito regionale, secondo le direttive della Giunta regionale ed in raccordo con le strutture regionali competenti.
5. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale. Il comitato è presieduto dal Direttore dell’Area competente in materia di lavoro e composto da un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e da un rappresentante dell’ente regionale Veneto Lavoro.
6. L’accesso al SILV da parte degli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati nonché delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che vi hanno interesse, è consentito previa stipula di convenzioni con l’ente regionale Veneto Lavoro. Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è approvato dalla Giunta regionale.”.
Art. 18. Modifiche dell’articolo 29 della
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della
2. Il comma 3 dell’articolo 29 della
“3. Il servizio EURES è integrato nelle attività della rete pubblica dei servizi per il lavoro.”
Art. 19. Modifica dell’articolo 31 della
1. Al comma 4 dell’articolo 31 della
Art. 20. Modifica dell’articolo 33 della
1. Nella rubrica e nei commi 3 e 4 dell’articolo 33 della
Art. 21. Modifica dell’articolo 34 della
1. Il comma 2 dell’articolo 34 della
“2. La rete pubblica dei servizi per il lavoro esercita le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c).”.
Art. 22. Modifica dell’articolo 37 della
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della
Art. 23. Modifica dell’articolo 39 della
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
Art. 24. Modifica dell’articolo 40 della
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della
Art. 25. Modifiche dell’articolo 41 della
1. Al comma 4 dell’articolo 41 della
2. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 41 della
“c) la durata dei tirocini, che deve essere coerente con la normativa vigente e con gli atti di indirizzo assunti a livello nazionale con eventuali accordi tra Stato e Regioni;”.
Art. 26. Modifiche dell’articolo 42 della
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della
“1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti scolastici e formativi:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 42 della
“a) definisce la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 42 della
“b) disciplina l’offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante, nei limiti delle risorse disponibili;”.
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 42 della
“c) definisce d’intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall’articolo 44, comma 4, del
5. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 42 della
“d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca e per percorsi di alta formazione, relativamente ai profili che attengono alla formazione;”.
6. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 42 della
“e) nell’ambito delle funzioni riconosciute dalle vigenti disposizioni, ai sensi della lettera f) comma 1, dell’articolo 2, del
7. Il comma 3 dell’articolo 42 della
“3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all’articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell’impresa medesima.”.
Art. 27. Modifiche all’articolo 48 della
1. La rubrica dell’articolo 48 della
2. Il comma 1 dell’articolo 48 della
“1. La Giunta regionale garantisce l’applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione dei risultati di apprendimento, definiti in termini di competenze, conoscenze e abilità, responsabilità e autonomia, acquisiti in contesti di apprendimento non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze come definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 48 della
“2. Sulla base degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro dei risultati di apprendimento comunque acquisiti dalla persona.”.
Art. 28. Modifiche all’articolo 49 della
1. L’articolo 49 della
“Art. 49 Attestazione e registrazione dei risultati di apprendimento.
1. La Giunta regionale determina, in conformità alla normativa vigente, le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione.
2. La Giunta regionale determina le modalità di repertoriazione, conservazione e registrazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in modo da garantire l’interoperatività con i sistemi informativi regionali e nazionali, in conformità alla competenza statale in materia di coordinamento informatico.”.
Art. 29. Modifica dell’articolo 55 della
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della
Art. 30. Modifica dell’articolo 56 della
1. Al comma 3 dell’articolo 56 della
Art. 31. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2018 e in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020”.
Art. 32. Disposizione transitoria.
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, già istituito ai sensi dell’articolo 7 della
Art. 33. Norme finali.
1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia, adotta gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 21 bis della
2. Entro centoventi giorni dall’adozione degli indirizzi di cui al comma 1, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro predispone i regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 15 della
Art. 34. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della
a) articolo 2, comma 2, lettera e);
b) articolo 2, comma 2, lettera f);
c) articolo 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 8, comma 2;
g) articolo 9;
h) articolo 11, comma 6;
i) articolo 13, comma 4;
l) articolo 21, comma 3;
m) articolo 22, comma 5;
n) articolo 23, comma 6;
o) articolo 24, comma 2;
p) articolo 37, comma 3;
q) articolo 38;
r) articolo 42, comma 4;
s) articolo 50;
t) articolo 51;
u) articolo 53.
Art. 35. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.