§ 3.3.48 - L.R. 8 febbraio 2019, n. 8.
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:08/02/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
Art. 2.  Norma di abrogazione.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.3.48 - L.R. 8 febbraio 2019, n. 8. [1]

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

(B.U. 8 febbraio 2019, n. 14)

 

Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 dicembre 2020.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

 

     Art. 2. Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2020, n. 38.