Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 17/12/2018 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 2. Norma interpretativa del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009 |
Art. 4. Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009 |
Art. 5. Modifica all’articolo 6 della l.r. 14/2009 |
Art. 6. Modifica all’articolo 7 della l.r. 14/2009 |
§ V.2.56 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 59.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
(B.U. 17 dicembre 2018, n. 159)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della
a) la virgola interposta tra le parole: “nonché gli edifici non residenziali”, e le parole: “limitatamente a quelli”, è soppressa, e sono inserite le seguenti: “o misti”;
b) dopo le parole: “a residenza e”, aggiungere la congiunzione: “/o”;
c) dopo le parole: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte le seguenti: “possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m3.”.
Art. 2. Norma interpretativa del comma 1 dell’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) al comma 1, le parole: “e non residenziali”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m3;
b) al comma 1, le parole: “al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato”, sono sostituite dalle seguenti: “ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati”, e dopo le parole: “ovvero residenziale,”, sono aggiunte le seguenti: “e/o a usi strettamente connessi con le residenze;
c) al comma 3 le parole: “nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie in ampliamento”, sono sostituite dalle seguenti: “all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie complessive ricostruite;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire e ricostruire.”.
Art. 4. Modifica all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al comma 1, le parole: “1° agosto 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2018”;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3 bis. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze urbanizzative possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il comune può disporre il ricorso al procedimento di cui all’articolo 28 del
Art. 5. Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
a) alla fine della lettera b), dopo la parola: “legge;”, è aggiunta la proposizione seguente: “è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex
b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f bis) su immobili già oggetto di interventi previsti dalla presente legge, per i quali sta stata interamente utilizzata la premialità volumetrica consentita;”.
Art. 6. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della