Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 03/12/2018 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2017 |
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della l.r. 53/2017 |
Art. 4. Modifica all’articolo 6 della l.r. 53/2017 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2017 |
Art. 6. Integrazioni all’articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 |
§ III.2.77 - L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
(B.U. 6 dicembre 2018, n. 155 suppl.)
Art. 1. Modifica all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) il comma 1, come modificato dall’articolo 1 della
“1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:
a) RSA estensiva;
b) RSA di mantenimento.”
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della Lr. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti:
“RSA estensiva”;
b) all’alinea del comma 2, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti:
“RSA estensiva”;
c) all’alinea del comma 3, le parole: “RSA a media intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti:
“RSA di mantenimento”.
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
Art. 4. Modifica all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) al comma 1, come modificato dall’articolo 4 della
“corrispondenti alla alta, alla media intensità assistenziale.”, sono sostituite dalle seguenti:
“corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall’articolo 5 della
b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall’articolo 5 della
Art. 6. Integrazioni all’articolo 29, capo III, della
1. All’articolo 29, capo III, della
a) dopo il comma 7, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della
“7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della