§ 4.1.161 - L.R. 28 novembre 2018, n. 16.
Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/11/2018
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2016)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 21 della l.r. 16/2016)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 22 della l.r. 16/2016)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2016)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.161 - L.R. 28 novembre 2018, n. 16.

Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017

(B.U. 30 novembre 2018, n. 48, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 le parole 'A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: 'A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila';

b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).'.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 21 della l.r. 16/2016)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 16/2016 è sostituita dalla seguente:

'b) conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;'.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 22 della l.r. 16/2016)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 16/2016 dopo le parole 'gli appartenenti alle forze di polizia' sono inserite le seguenti: 'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco'.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 23 della l.r. 16/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'nella misura massima del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 20 per cento';

b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole 'e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validità è funzionale alla successiva assegnazione' sono sostituite dalle seguenti: 'e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale';

c) al comma 6 dopo le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)' sono inserite le seguenti: 'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)';

d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:

'c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo;';

e) alla lettera a) del comma 10 le parole 'genitori separati o divorziati' sono soppresse;

f) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole 'presenza di barriere architettoniche' sono inserite le seguenti: ', rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato';

g) al terzo periodo del comma 13 le parole 'non rinnovabili' sono sostituite dalle seguenti: 'rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi'.

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.