§ 1.1.98 - L.R. 29 novembre 2018, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:29/11/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.98 - L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

(B.U. 5 dicembre 2018, n. 17)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per lo svolgimento della conferenza dei servizi interna ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale da rendere in conferenza di servizi simultanea da parte del Rappresentante Unico Regionale (RUR), ai sensi dell’articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, come individuato dalla Giunta regionale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3 ter. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea o della legislazione statale richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, decorsi inutilmente i termini perentori assegnati, la mancata comunicazione al RUR dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la formazione della posizione univoca e vincolante della Regione ai fini dell’articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei relativi atti di dissenso motivato o la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, senza che sia stato espresso alcuno dei suddetti atti, equivalgono ad assenso senza condizioni, ferma restando la responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare per l’assenso reso ancorché implicito.”.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.